(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 16 del 17 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ed in particolare l'art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilita', al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1 del medesimo art. 34; Visto l'Art. 54, primo comma, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'Art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 503 di data 9 marzo 2001, che ha approvato il nuovo testo del regolamento in materia di bilancio, contabilita', servizio di tesoreria, entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, autorizzando il presidente alla sua emanazione; Decreta: Di emanare il "Regolamento in materia di bilancio, contabilita', servizio di tesoreria entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - art. 34, comma 8)", nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlo osservare. DELLAI Regolamento in materia di bilancio, contabilita', servizio di tesoreria, entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 Art. 34, comma 8). Art. 1. Ambito di applicazione 1. All'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita dall'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, di seguito denominata "Agenzia", si applicano le norme in materia di bilancio e contabilita' contenute nel presente regolamento. 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si osservano le norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento), di seguito denominata "legge provinciale n. 7/1979".