(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  Trentino
                Alto-Adige n. 16 del 17 aprile 2001)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  legge  provinciale  3  settembre  1993,  n.  23  ed in
particolare  l'art.  34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale
di  stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla
contabilita',  al  servizio  di  tesoreria, alle entrate e alle spese
dell'agenzia   provinciale   per   l'assistenza   e   la   previdenza
integrativa, istituita col comma 1 del medesimo art. 34;
    Visto l'Art. 54, primo comma, numero 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1972,  n.  670 (testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),   secondo   il   quale  alla  giunta  provinciale  spetta  la
deliberazione  dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate
dal consiglio provinciale;
    Visto  l'Art.  53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il
presidente  della  giunta  provinciale  emana, con proprio decreto, i
regolamenti deliberati della giunta;
    Visto  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
15 luglio 1988,  n.  305 ("Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di
controllo  della  Corte  dei  conti  di  Trento e di Bolzano e per il
personale  ad esse addetto"), come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo  2 ottobre  1997,  n.  385,  secondo il quale spetta alla
locale  sezione  della  Corte  dei  conti  il controllo preventivo di
legittimita' sui regolamenti;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 503 di data
9 marzo  2001,  che  ha  approvato  il nuovo testo del regolamento in
materia  di  bilancio, contabilita', servizio di tesoreria, entrate e
spese  dell'agenzia  provinciale  per  l'assistenza  e  la previdenza
integrativa, autorizzando il presidente alla sua emanazione;
                              Decreta:
    Di  emanare il "Regolamento in materia di bilancio, contabilita',
servizio  di  tesoreria  entrate e spese dell'agenzia provinciale per
l'assistenza   e   la   previdenza   integrativa  (legge  provinciale
3 settembre  1993,  n. 23 - art. 34, comma 8)", nel testo allegato al
presente   decreto,   del   quale   costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farlo
osservare.
                               DELLAI
Regolamento   in  materia  di  bilancio,  contabilita',  servizio  di
tesoreria,  entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza
e  la  previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n.
23 Art. 34, comma 8).
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  All'agenzia  provinciale  per  l'assistenza  e  la previdenza
integrativa,   istituita   dall'art.   34   della  legge  provinciale
3 settembre   1993,  n.  23,  di  seguito  denominata  "Agenzia",  si
applicano  le  norme  in materia di bilancio e contabilita' contenute
nel presente regolamento.
    2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento
si  osservano  le  norme  in  materia  di  bilancio e di contabilita'
generale    della   provincia   di   cui   alla   legge   provinciale
14 settembre 1979,   n.   7  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' generale della provincia autonoma di Trento), di seguito
denominata "legge provinciale n. 7/1979".