(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 "Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni. 1. All'Art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale puo' non coincidere con ciascuna sezione."; b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 2. Al comma 5 dell'Art. 15 le parole "un ulteriore onorario fisso forfettario" sono sostituite dalle parole "la maggiorazione all'onorario fisso forfettario" e le parole "analogo onorario e' corrisposto" sono sostituite dalle parole "analoga maggiorazione all'onorario e' corrisposta". 3. Dopo il comma 5 dell'Art. 15 e' aggiunto il seguente comma 5-bis: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.". 4. Il comma 1 dell'Art. 30 e' sostituito dal seguente: "1. Il presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.". 5. Dopo l'Art. 30 e' aggiunto il seguente Art. 30-bis: "30-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale e' redatto verbale in tre esemplari uno dei quali e' depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti gia' trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale. 6. Dopo il comma 5 dell'Art. 32 e' aggiunto il seguente comma 5-bis: "5-bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realta' rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.".