(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 17 del 27 aprile 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34
"Nuove  norme  sul  referendum  abrogativo  della  Regione Lombardia.
Abrogazione  legge  regionale  31  luglio  1973,  n. 26, e successive
                           modificazioni.
    1. All'Art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
      "2-bis.   In  caso  di  concomitanza  con  altre  consultazioni
elettorali,  qualora  le  operazioni  di  voto  referendarie  non  si
svolgano  presso  gli  uffici elettorali di sezione costituiti per le
consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale puo' non coincidere con
ciascuna sezione.";
      b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
    2. Al comma 5 dell'Art. 15 le parole "un ulteriore onorario fisso
forfettario"   sono   sostituite   dalle   parole   "la maggiorazione
all'onorario  fisso  forfettario"  e  le  parole "analogo onorario e'
corrisposto"  sono  sostituite  dalle  parole  "analoga maggiorazione
all'onorario e' corrisposta".
    3.  Dopo  il  comma  5  dell'Art.  15  e'  aggiunto  il  seguente
comma 5-bis:
      "5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5  si applicano,
altresi',   in  caso  di  svolgimento  contestuale  delle  operazioni
elettorali  relative  a  referendum  regionali  e altre consultazioni
elettorali.".
    4. Il comma 1 dell'Art. 30 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto
il  verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina
la   pubblicazione   dei  risultati  del  referendum  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.".
    5. Dopo l'Art. 30 e' aggiunto il seguente Art. 30-bis:
      "30-bis.  Gli  articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il
referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In
tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale e' redatto verbale in
tre esemplari uno dei quali e' depositato presso la cancelleria della
corte  d'appello  unitamente  ai  verbali  e agli atti gia' trasmessi
dagli  uffici  provinciali  per  il referendum. I rimanenti esemplari
sono  trasmessi  al  presidente  della  giunta  ed  al presidente del
consiglio regionale.
    6.  Dopo  il  comma  5 dell'Art. 32 e' aggiunto il seguente comma
5-bis:
      "5-bis.  Al  fine di favorire i necessari raccordi operativi in
occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di
consultazione  delle  realta'  rappresentative  dei  comuni a livello
regionale.   I   comuni   assicurano   la  necessaria  collaborazione
nell'espletamento  dei compiti loro spettanti ai sensi della presente
legge.".