(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell'8 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione: a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, cosi' come definita all'art. 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilita'; b) promuove e disciplina la realizzazione di nuove tratte autostradali di rilevanza regionale; c) promuove il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture per la viabilita'; d) promuove ed attua interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse regionale. 2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la consulta della mobilita' e dei trasporti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).