(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 dell'8 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Con la presente legge la Regione:
      a) disciplina  le  funzioni  di  programmazione, progettazione,
realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse
regionale,   cosi'   come   definita   all'art.  2,  con  particolare
riferimento  alle  funzioni  amministrative conferite alle regioni ed
agli  enti  locali  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilita';
      b) promuove  e  disciplina  la  realizzazione  di  nuove tratte
autostradali di rilevanza regionale;
      c) promuove   il  ricorso  alla  finanza  di  progetto  per  la
realizzazione di infrastrutture per la viabilita';
      d) promuove  ed  attua  interventi volti al miglioramento della
sicurezza  della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse
regionale.
    2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui
alla  presente  legge  la Regione assicura ampio coinvolgimento delle
autonomie  locali, anche attraverso la consulta della mobilita' e dei
trasporti  di  cui  all'art.  8,  commi  2 e 3, della legge regionale
29 ottobre  1998,  n.  22  (Riforma  del trasporto pubblico locale in
Lombardia).