(Pubblicata  nel  supp.  ord.  al  Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 dell'8 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le
procedure  di contabilita' generale delle aziende sanitarie, coordina
e  promuove  l'utilizzo all'estero con priorita' verso i Paesi in via
di  sviluppo,  ai  fini  umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso
dalle  aziende  sanitarie lombarde ai sensi dell'art. 130 della legge
regionale  31 dicembre  1980,  n.  106 (Norme sulla costituzione e il
riparto  del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilita'
e  l'amministrazione  del  patrimonio  in  materia  di  servizi  e di
competenza  delle  unita'  socio-sanitarie locali (U.S.S.L.), nonche'
mediante  eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da
parte  delle  strutture  sanitarie private accreditate ai sensi della
legge  regionale  11  luglio  1997,  n. 31 (Norme per il riordino del
servizio  sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei
servizi sociali) operanti sul territorio lombardo.