(Pubblicata nel supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell'8 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilita' generale delle aziende sanitarie, coordina e promuove l'utilizzo all'estero con priorita' verso i Paesi in via di sviluppo, ai fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie lombarde ai sensi dell'art. 130 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 (Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi e di competenza delle unita' socio-sanitarie locali (U.S.S.L.), nonche' mediante eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) operanti sul territorio lombardo.