(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrita' e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformita' alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. 2. E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonche' i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.