(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrita' e la
sicurezza  negli  ambienti  di  vita  e  di proteggere la popolazione
dall'esposizione   ai   campi  elettromagnetici  a  radiofrequenza  e
microonde,  in  attuazione del decreto interministeriale 10 settembre
1998,  n.  381  (Regolamento  recante norme per la determinazione dei
tetti  di  radiofrequenza  compatibili  con  la  salute  umana) ed in
conformita'  alla  legge  22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione   delle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici)  detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione,
la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni
e la radiotelevisione.
    2.  E'  fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica,
edilizia,  paesaggistica,  ambientale,  nonche'  i  vincoli di uso di
immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.