(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22
                         del 30 maggio 2001)

    Si  pubblica  il  regolamento  perla  fruizione,  da  parte delle
imprese industriali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere,
delle  agevolazioni  finalizzate  alla  rilocalizzazione di attivita'
produttive  collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della
legge  n.  228/1997  e  successive  integrazioni.  Si procedera' alla
pubblicazione del regolamento relativo alle medesime agevolazioni per
le imprese artigiane su un successivo Bollettino ufficiale (N.d.r).

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Vista  la  legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 maggio 2000;
    Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 33-2925 del
7 maggio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;
Emana il seguente regolamento:
Regolamento  per  la  fruizione  delle  agevolazioni finalizzate alla
rilocalizzazione  di attivita' produitive collocate in aree a rischio
di  esondazione  ai  sensi  della  legge  n.  228/1997  e  successive
                            integrazioni.
                               Art. 1.
                        Banche finanziatrici
    1.  Tutte  le  banche  iscritte  all'albo  di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) operanti nel territorio nazionale.