(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2001) Si pubblica il regolamento perla fruizione, da parte delle imprese industriali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere, delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge n. 228/1997 e successive integrazioni. Si procedera' alla pubblicazione del regolamento relativo alle medesime agevolazioni per le imprese artigiane su un successivo Bollettino ufficiale (N.d.r). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 33-2925 del 7 maggio 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; Emana il seguente regolamento: Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attivita' produitive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge n. 228/1997 e successive integrazioni. Art. 1. Banche finanziatrici 1. Tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) operanti nel territorio nazionale.