(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Veneto n. 52 del 5 giugno 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in
materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei  prodotti  agricoli,  zootecnici,  ittici  e silvo-pastorali e di
promozione  e  valorizzazione  degli  stessi,  promuove iniziative di
commercializzazione   e   di   immagine   di   prodotti   agricoli  e
agro-alimentari  che  garantiscono,  sotto  il  profilo  qualitativo,
una maggiore tutela dei consumatori.