(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Veneto n. 52 del 5 giugno 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalita' perseguite
dal  regolamento  (CE)  n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo e del
consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della
Commissione  del  25 agosto  2000,  dal  decreto del Presidente della
Repubblica  19 ottobre  2000, n. 437 e dal decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali del 30 agosto 2000 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 16 novembre 2000,
relativi   all'identificazione   e   registrazione   dei   bovini  ed
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e nell'ambito delle finalita' perseguite dall'art. 7-bis della
legge  9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  recante: "Disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a  basso rischio", relativo alla realizzazione di interventi
urgenti  diretti  a  fronteggiare  l'emergenza del settore zootecnico
causata  dalla  encefalopatia  spongiforme  bovina,  pone  in  essere
interventi diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese
del  settore  bovino  da  carne  e  qualificarne  la  produzione e la
commercializzazione  in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed
informazione del consumatore.
    2. Gli interventi sono diretti a:
      a) promuovere  la  realizzazione  dei  sistemi di etichettatura
facoltativa da parte dei produttori;
      b) promuovere  la  rintracciabilita'  dell'origine  delle carni
bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico;
      e) assicurare al consumatore un'idonea informazione sui sistemi
di  produzione,  commercializzazione  ed  etichettatura  delle  carni
bovine;
      d) sostenere  il  reddito  delle imprese del settore zootecnico
attraverso  misure  straordinarie di intervento, integrative a quelle
previste dall'art. 7-bis della legge n. 49/2001.