(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 5 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalita' perseguite dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e nell'ambito delle finalita' perseguite dall'art. 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio", relativo alla realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dalla encefalopatia spongiforme bovina, pone in essere interventi diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese del settore bovino da carne e qualificarne la produzione e la commercializzazione in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore. 2. Gli interventi sono diretti a: a) promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da parte dei produttori; b) promuovere la rintracciabilita' dell'origine delle carni bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico; e) assicurare al consumatore un'idonea informazione sui sistemi di produzione, commercializzazione ed etichettatura delle carni bovine; d) sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico attraverso misure straordinarie di intervento, integrative a quelle previste dall'art. 7-bis della legge n. 49/2001.