(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 30 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'Art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa: a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso"; b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali"; c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto"; 2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale (S.S.N.).