(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del
                           30 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente  legge  disciplina,  ai sensi dell'Art. 43 della
legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale),    l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
trasporto  sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito
specificato,  di  autoambulanze  rispondenti  ai  requisiti stabiliti
dalla vigente normativa:
      a) trasporto  sanitario  di  soccorso  e  rianimazione mediante
autoambulanza  di  tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di
soccorso";
      b) trasporto  sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante
autoambulanza  di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di
soccorso per le emergenze speciali";
      c) trasporto  sanitario  di  primo  soccorso  ed  ordinario  da
espletare  mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita
"autoambulanza di trasporto";
    2.  Non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui al comma 1 i
servizi  di  autoambulanza  gestiti  dalle  aziende  unita' sanitarie
locali  e  dalle  aziende  ospedaliere  e  i servizi di autoambulanza
gestiti  da  amministrazioni  statali  o  enti  pubblici  a carattere
nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale (S.S.N.).