(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n.21 del 23 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 18 giugno 1931, n.987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, istituisce il servizio fitosanitario nazionale e ne individua le relative competenze; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000 che rende obbligatoria la lotta contro la flavescenza dorata della vite; Considerato che il suddetto decreto prevede, tra l'altro, che le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno alle aziende viti vinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a termini del decreto medesimo; Visto il decreto del direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone n. 1118/B.2.1.4 di data 19 luglio 2000, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 4 ottobre 2000, con il quale, a seguito dell'accertata presenza della flavescenza dorata della vite, e' stata dichiarata "focolaio" - ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale sopracitato - un'area comprendente l'intero territorio dei comuni di Sacile, Caneva, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone e Porcia; Ritenuto di adottare un programma di eradicazione della flavescenza dorata della vita che, nel rispetto di quanto disposto dal citato decreto del 31 maggio 2000, preveda anche misure economiche in favore delle figure coinvolte nelle operazioni di eradicazione della malattia, cosi' come previsto dall'art. 6 commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000 e dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2000 citato; Preso atto che la viticoltura costituisce settore trainante dell'economia agricola regionale e che in Friuli Venezia-Giulia opera un importante e qualificato vivaismo viticolo le cui produzioni, oltre a coprire notevole parte del mercato nazionale, trovano sbocchi commerciali in tutti i paesi viticoli del mondo; Preso atto che e' vitale per questi settori produttivi mantenere il territorio regionale libero da flevescenza dorata al fine di evitare compromissione degli impianti vitati ed al fine di escludere la possibilita' che la malattia possa essere veicolata su grandi distanze con i materiali vivaistici prodotti in Regione; Preso atto che le viti affette da flavescenza dorata (F.D.) presentano sintomi del tutto identici a quelli presenti dalle viti colpite de altre malattie della vite dovute a fitoplasmi denominate genericamente "giallumi della vite" (GY), tra cui il Legno nero - o Bois noir - (BN), molto diffusa nel mondo ed endemica anche nella nostra Regione, ad andamento molto meno epidemico, e con esito non sempre vitale per le viti colpite, e che la distinzione tra FD e BN puo' essere effettuata solo con il ricorso a complesse analisi di laboratorio; Ritenuto quindi che per attivare una rapida ed efficace azione di eradicazione della F.D. si rende necessario l'estirpo di tutte le piante di vite che presentano una sintomatologia identificabile con i G.Y.; Valutato che l'eradicazione del focolaio presente in Friuli Venezia-Giulia e' conseguibile solo con la congiunta azione di controllo della presenza di Schaphoideus titanus (insetto vettore della flavescenza dorata della vite) e di eliminazione delle fonti inoculo costituite dalle viti ammalate; Valutato che il successo della eradicazione e subordinato all'adozione delle azioni sopramenzionate attuate indistintamente in tutti gli appezzamenti vitati situati all'interno del focolaio; Visto l'art. 6, commi 10 e 11 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che consentono l'attivazione delle misure di eradicazione della flavescenza dorata, nonche' la concessione di sovvenzioni in favore dei conduttori di vigneti coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitari previste dal programma di eradicazione, ed altresi' in favore delle cooperative e dei consorzi DOC che si presentano a gestire le domande dei loro associati; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo espressi con DOC n.2000/C28/02 ed in particolare il punto 11.4.; Ritenuto che l'aiuto per l'estirpo dell'intero appezzamento vitato previsto dal presente programma non sia cumulabile con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000; Vista la decisione SG(2000)D/285048 del 12 gennaio 2001, con la quale la Commissione europea non solleva obiezioni in ordine all'applicazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della "Flavescenza dorata della vite"; Atteso che il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 demanda alla giunta regionale l'adozione delle conseguenti determinazioni; Visto l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c); Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura; Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che nella seduta del 12 febbraio 2001, si e' espresso favorevolmente in merito al medesimo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 383 del 12 febbraio 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l' attuazione del programma regionale de prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite di cui all' art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000", nell'ambito delle misure per la lotta obbligatoria della stessa malattia previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, li 22 febbraio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine l'8 maggio 2001 Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 17