(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione   Friuli
               Venezia-Giulia n.21 del 23 maggio 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la legge 18 giugno 1931, n.987 recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 "Attuazione
della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  negli  Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
ai  prodotti  vegetali"  che,  tra  l'altro,  istituisce  il servizio
fitosanitario nazionale e ne individua le relative competenze;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
159  del  10  luglio  2000  che rende obbligatoria la lotta contro la
flavescenza dorata della vite;
    Considerato  che il suddetto decreto prevede, tra l'altro, che le
regioni,  al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona
agricola,  possono stabilire interventi di sostegno alle aziende viti
vinicole  e  vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle
misure imposte a termini del decreto medesimo;
    Visto  il decreto del direttore dell'osservatorio per le malattie
delle  piante  di  Pordenone  n. 1118/B.2.1.4 di data 19 luglio 2000,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 4 ottobre
2000,   con   il  quale,  a  seguito  dell'accertata  presenza  della
flavescenza  dorata  della  vite, e' stata dichiarata "focolaio" - ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale sopracitato - un'area
comprendente  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Sacile,  Caneva,
Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone e Porcia;
    Ritenuto   di   adottare   un  programma  di  eradicazione  della
flavescenza  dorata  della  vita che, nel rispetto di quanto disposto
dal   citato  decreto  del  31  maggio  2000,  preveda  anche  misure
economiche  in  favore  delle  figure  coinvolte  nelle operazioni di
eradicazione  della  malattia,  cosi' come previsto dall'art. 6 commi
10-13  della  legge  regionale  n. 2/2000 e dell'art. 8, comma 2, del
decreto ministeriale 31 maggio 2000 citato;
    Preso  atto  che  la  viticoltura  costituisce  settore trainante
dell'economia agricola regionale e che in Friuli Venezia-Giulia opera
un  importante  e  qualificato  vivaismo  viticolo le cui produzioni,
oltre a coprire notevole parte del mercato nazionale, trovano sbocchi
commerciali in tutti i paesi viticoli del mondo;
    Preso  atto che e' vitale per questi settori produttivi mantenere
il  territorio  regionale  libero  da  flevescenza  dorata al fine di
evitare  compromissione degli impianti vitati ed al fine di escludere
la  possibilita'  che  la  malattia  possa essere veicolata su grandi
distanze con i materiali vivaistici prodotti in Regione;
    Preso  atto  che  le  viti  affette  da flavescenza dorata (F.D.)
presentano  sintomi  del  tutto identici a quelli presenti dalle viti
colpite  de  altre malattie della vite dovute a fitoplasmi denominate
genericamente  "giallumi  della vite" (GY), tra cui il Legno nero - o
Bois  noir  -  (BN),  molto diffusa nel mondo ed endemica anche nella
nostra  Regione,  ad  andamento molto meno epidemico, e con esito non
sempre  vitale  per le viti colpite, e che la distinzione tra FD e BN
puo'  essere  effettuata  solo  con il ricorso a complesse analisi di
laboratorio;
    Ritenuto quindi che per attivare una rapida ed efficace azione di
eradicazione  della  F.D.  si  rende necessario l'estirpo di tutte le
piante di vite che presentano una sintomatologia identificabile con i
G.Y.;
    Valutato  che  l'eradicazione  del  focolaio  presente  in Friuli
Venezia-Giulia  e'  conseguibile  solo  con  la  congiunta  azione di
controllo  della  presenza  di  Schaphoideus titanus (insetto vettore
della  flavescenza  dorata  della vite) e di eliminazione delle fonti
inoculo costituite dalle viti ammalate;
    Valutato   che  il  successo  della  eradicazione  e  subordinato
all'adozione  delle azioni sopramenzionate attuate indistintamente in
tutti gli appezzamenti vitati situati all'interno del focolaio;
    Visto   l'art.  6,  commi  10  e  11  della  legge  regionale  22
febbraio 2000,  n.  2,  che  consentono l'attivazione delle misure di
eradicazione  della  flavescenza  dorata,  nonche'  la concessione di
sovvenzioni   in   favore   dei   conduttori   di  vigneti  coinvolti
nell'attuazione  delle  misure fitosanitari previste dal programma di
eradicazione,  ed altresi' in favore delle cooperative e dei consorzi
DOC che si presentano a gestire le domande dei loro associati;
    Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore  agricolo espressi con DOC n.2000/C28/02 ed in particolare il
punto 11.4.;
    Ritenuto  che  l'aiuto  per  l'estirpo  dell'intero  appezzamento
vitato  previsto  dal  presente  programma  non sia cumulabile con il
regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
    Vista  la  decisione SG(2000)D/285048 del 12 gennaio 2001, con la
quale   la  Commissione  europea  non  solleva  obiezioni  in  ordine
all'applicazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed
eradicazione della "Flavescenza dorata della vite";
    Atteso  che  il  comma  11  dell'art.  6 della legge regionale n.
2/2000  demanda  alla  giunta  regionale l'adozione delle conseguenti
determinazioni;
    Visto l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera
c);
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale dell'agricoltura;
    Sentito  il  parere  del comitato dipartimentale per le attivita'
economiche  e produttive che nella seduta del 12 febbraio 2001, si e'
espresso favorevolmente in merito al medesimo;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 383 del 12
febbraio 2001;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  "Regolamento  per  l' attuazione del programma
regionale de prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza
dorata  della  vite  di  cui  all'  art.  6,  commi 10-13 della legge
regionale   n.   2/2000",  nell'ambito  delle  misure  per  la  lotta
obbligatoria  della stessa malattia previste dal decreto ministeriale
31  maggio  2000,  nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, li 22 febbraio 2001
                              ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Udine l'8 maggio 2001
Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 17