(Pubblicato     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare
l'art.  8,  comma  52,  il  quale dispone che per le proprie esigenze
operative correnti, le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono
autorizzati  a  sostenere  spese  per  l'  acquisto  di  materiali  e
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a banche dati on-line e inoltre spese per la
partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario
a specifici corsi di aggiornamento professionale;
    Vista  la  circolare  della Ragioneria generale n. 5 del febbraio
2001  specificatamente  all'applicazione  delle  disposizioni  di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2001 sopracitata;
    Visto  il  testo  del regolamento recante norme per l'acquisto di
materiali    ed   attrezzature   d'ufficio,   ivi   comprese   quelle
informatiche,  libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico  ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
per  le  esigenze  operative  correnti  del  servizio autonomo per lo
sviluppo della montagna;
    Sentito  il  comitato  dipartimentale degli affari istituzionali,
che  nella  seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole in
merito al medesimo;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 909 del
27 marzo 2001;

                              Decreta:

    E'  approvato  il  "Regolamento  recante  norme per l'acquisto di
materiali    ed   attrezzature   d'ufficio,   ivi   comprese   quelle
informatiche,  libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico  ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
per  le  esigenze  operative  correnti  del  servizio autonomo per lo
sviluppo   della   montagna",   nel   testo   allegato   al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetto  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione;
    Il  presente decreto, successivamente alla registrazione da parte
della  Corte  dei  conti,  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 10 aprile 2001

                              ANTONIONE

Registrato alla Corte dei Conti, Udine, 8 maggio 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  Registro  n. 1, foglio
n. 15.