(Pubblicato     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  il comma 52, dell'Art. 8 della legge regionale n. 4 del 26
febbraio  2001  (legge  finanziaria  2001)  con il quale le direzioni
regionali  ed  i  servizi autonomi, per le proprie esigenze operative
correnti,  sono stati autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di
materiali    ed   attrezzature   d'ufficio,   ivi   comprese   quelle
informatiche,  libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non
inferiore   a   segretario   a   specifici   corsi  di  aggiornamento
professionale;
    Visto  il  comma 53  della  suddetta  legge  con il quale, per la
suddetta  finalita',  e' stata autorizzata la spesa di complessive L.
6.960  milioni  suddivisa in regione di L. 2.320 milioni per ciascuno
degli  anni  dal  2001  al 2003 a carico delle unita' previsionali di
base  dello  stato  di previsione della spesa di bilancio pluriennale
per   gli  anni  2001-2003  e  del  bilancio  per  l'anno  2001,  con
riferimento  ai  capitoli  del  documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi e per gli importi a fianco indicati nella tabella I allegata
alla legge medesima;
    Vista  la  tabella I allegata alla citata legge finanziaria dalla
quale si rileva che alla direzione azienda dei parchi e delle foreste
regionali  e'  stato  assegnato per l'anno 2001 lo stanziamento di L.
50.000.000.   (euro  25.822,84)  iscritto  su  capitolo 3187  (U.P.B.
52.3.27.1.1616);
    Visto  l'Art.  8  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive     modifiche     ed     integrazioni    -    Disposizioni
sull'amministrazione  del patrimonio - con il quale e' stato previsto
che  i  servizi  che  per  loro natura debbono farsi in economia sono
determinati e retti da speciali regolamenti;
    Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive norme
integrative  e  modificative  - Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita' generale dello Stato;
    Ritenuto  opportuno  disciplinare in via generale le modalita' di
esecuzione  delle sopraddette spese, che saranno sostenute attraverso
aperture di credito a favore di un funzionario delegato, con apposito
regolamento  nel  quale  siano  precisati tra l'altro, i limiti della
facolta'   conferiti   al   funzionario  delegato,  le  modalita'  di
erogazione  delle  spese,  le  autorizzazioni necessarie, i metodi di
giustificazione  delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai
pagamenti;
    Visto  lo  schema  di "Regolamento per l'acquisto di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative correnti" predisposto dalla direzione regionale azienda dei
parchi  e  delle  foreste  regionali  per  le  esigenze  dei  servizi
dipendenti;
    Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
che  nella  seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole in
merito al medesimo;
    Vista  la  legge  regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive
norme integrative e modificative;
    Vista  la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive norme
integrative e modificative;
    Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
    Visto  lo  statuto  regionale e in particolare l'Art. 42, lettera
b);
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 914 del
27 marzo 2001;

                              Decreta:

    E'  approvato  il  "Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative correnti della direzione azienda dei parchi e delle foreste
regionali",  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  quindi  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

      Trieste, 10 aprile 2001

                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Udine, 8 maggio 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  registro  n. 1, foglio
n. 16.