(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione europea (UE), di cui al regolamento n. 1257/1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Gazzetta Ufficiale C28 del 1 febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo; b) agevolare la permanenza di produttori agricoli, produttori agro-silvo pastorali, acquacoltori, singoli od associati, nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente; e) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali; f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale nonche' consentire l'esercizio di attivita' economiche integrate con quelle agricole; g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nell'ambito regionale; h) favorire i rapporti tra citta' e campagna.