(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione,  in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730,
con  gli  indirizzi della politica agricola dell'Unione europea (UE),
di  cui  al  regolamento n. 1257/1999 e degli orientamenti comunitari
per  gli  aiuti  di  stato  nel settore agricolo di cui alla Gazzetta
Ufficiale  C28 del 1 febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e
con  le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche
promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di:
      a) favorire  lo  sviluppo  ed  il  riequilibrio  del territorio
agricolo;
      b) agevolare  la  permanenza di produttori agricoli, produttori
agro-silvo  pastorali, acquacoltori, singoli od associati, nelle zone
rurali,   attraverso  l'integrazione  dei  redditi  aziendali  ed  il
miglioramento delle condizioni di vita;
      c) utilizzare  al  meglio  il  patrimonio  rurale,  naturale ed
edilizio;
      d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
      e) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali;
      f) tutelare   e   promuovere  le  tradizioni  e  le  iniziative
culturali   del   mondo  rurale  nonche'  consentire  l'esercizio  di
attivita' economiche integrate con quelle agricole;
      g) sviluppare   il  turismo  sociale,  scolastico  e  giovanile
nell'ambito regionale;
      h) favorire i rapporti tra citta' e campagna.