(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale e' stabilito che: a) l'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS); b) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL); c) l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC); d) l'Ente nazionale sordomuti (ENS); e) l'Unione italiana ciechi (UIC); f) l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI); sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Molise con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonche' presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e per l'elevazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione. 2. L'esercizio di tutela e rappresentanza e riconosciuto, altresi', agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalita' e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.