(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
           Regione Emilia-Romagna n. 91 del 6 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole,  il  territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia  programmata,  e'  sottoposto  a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
    2.  Le  aziende  faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali
relative   alla   gestione  delle  aziende  medesime  ed  al  vigente
regolamento  regionale  concernenti  la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
    3.  Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di
aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un
numero  di  capi  di  fauna  selvatica  stanziale  superiore a quelli
previsti dall'Art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal
piano  di  abbattimento,  il  quale  potra' essere realizzato fino al
31 dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per
i quali il termine e' fissato al 31 gennaio 2002.
    4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli
ungulati  si  svolge  secondo i periodi di cui alle lettere d) ed f),
del primo comma dell'Art. 3 e del comma 2 del medesimo articolo.