(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 91 del 6 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti. 2. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernenti la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. 3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'Art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31 dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine e' fissato al 31 gennaio 2002. 4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lettere d) ed f), del primo comma dell'Art. 3 e del comma 2 del medesimo articolo.