(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
           Regione Emilia-Romagna n. 92 del 6 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' e disciplina applicabile
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico,
realizza  tirocini  formativi  e  di  orientamento  presso le proprie
strutture   organizzative   allo  scopo  di  perseguire  le  seguenti
finalita':
      a)  favorire  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del lavoro e
conseguire   una  maggiore  integrazione  tra  realta'  occupazionali
pubbliche e private;
      b) creare opportunita' di formazione e confronto con le realta'
lavorative  e  consentire  momenti di alternanza tra studio e lavoro,
agevolando le successive scelte professionali;
      c)    consentire    la    conoscenza    dei   servizi   erogati
dall'amministrazione   regionale,   rendendo   altresi'  fruibili  le
competenze sviluppate all'interno dell'ente.
    2.  Ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  si  applica  la
disciplina  contenuta  nella  legge  24 giugno  1997,  n.  196, e nei
relativi  provvedimenti  di  attuazione.  La  giunta  regionale,  con
proprio  atto,  definisce  le  specifiche  modalita' di attivazione e
svolgimento dei tirocini.