(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 6 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e disciplina applicabile 1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalita': a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realta' occupazionali pubbliche e private; b) creare opportunita' di formazione e confronto con le realta' lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali; c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'amministrazione regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'ente. 2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella legge 24 giugno 1997, n. 196, e nei relativi provvedimenti di attuazione. La giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalita' di attivazione e svolgimento dei tirocini.