(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Emilia-Romagna n. 112 del 9 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. 2. La presente legge si ispira alla finalita' di rendere efettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. 3. La Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'Art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto. 4. La Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione piofessionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.