(Pubblicato     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, concernente "Nuove
norme  in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche
alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7";
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso";
    Vista   la  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  recante
"Disposizioni  per  la formazione dei bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 8,
comma  52,  in  base  al  quale  le  direzioni regionali ed i servizi
autonomi  sono  autorizzati  a  sostenere,  per  le  proprie esigenze
operative correnti, spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line;
    Vista  la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, con la quale e'
stato  approvato  il  bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e
per l'anno 2001;
    Rilevato  che  il bilancio di previsione per l'anno 2001 prevede,
per  le esigenze di cui si tratta, uno stanziamento di L. 50.000.000,
iscritto all'U.P.B. 52.3.63.1.1626, concernente "Spese per l'acquisto
di  beni e servizi per l'attivita' della direzione del lavoro e della
previdenza, cooperazione e artigianato" (capitolo 8520);
    Visti  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato"  ed  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
recante  "Regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  la
contabilita' generale dello Stato";
    Vista  inoltre la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria
generale  fornisce indicazioni in ordine all'ambito d'applicazione ed
alla   corretta   interpretazione  della  normativa  regionale  sopra
indicata;
    Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione
regionale  del  lavoro  e  della  previdenza,  della  cooperazione  e
dell'artigianato;
    Sentito   in   merito   al   medesimo   il  parere  del  comitato
dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del
6 aprile 2001;
    Visto  l'art.  42  dello  statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1109 del
6 aprile 2001;

                              Decreta:

    E'  approvato  il  "Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative  correnti  della  direzione  regionale  del  lavoro e della
previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, ai sensi dell'art.
8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 20 aprile 2001

                              ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 18 maggio 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  registro  n. 1, foglio
n. 169