(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, concernente "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione dei bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 8, comma 52, in base al quale le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line; Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001; Rilevato che il bilancio di previsione per l'anno 2001 prevede, per le esigenze di cui si tratta, uno stanziamento di L. 50.000.000, iscritto all'U.P.B. 52.3.63.1.1626, concernente "Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attivita' della direzione del lavoro e della previdenza, cooperazione e artigianato" (capitolo 8520); Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato"; Vista inoltre la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale fornisce indicazioni in ordine all'ambito d'applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato; Sentito in merito al medesimo il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del 6 aprile 2001; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1109 del 6 aprile 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 aprile 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 18 maggio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 169