(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'Art. 6, comma 85, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative a livello regionale per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative; Visto il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo" di cui all'art. 6, comma 86 della legge regionale 2/2000, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0162/Pres. del 18 maggio 2000, e registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, reg. n. 1, foglio n. 223; Viste le modifiche introdotte al predetto art. 25 della legge regionale 79/1982 dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti "e' effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate", e che "parte del finanziamento annualmente concesso per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione al finanziamento percepito, e' destinata dalle predette associazioni al "Centro regionale per la cooperazione nelle scuole" con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalita' dello stesso". Ritenuta pertanto la necessita', alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, di definire nuovi criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti con l'adozione di un nuovo testo regolamentare; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", ed in particolare l'art. 30, che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalita' avvenga in forma di regolamento; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1484, del 4 maggio 2001; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo", di cui all'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 maggio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 228.