(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 27 del 4 luglio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ed in particolare
il comma 1, dell'Art. 7, che prevede che, al fine di un piu' organico
esercizio  delle  funzioni  amministrative  concernenti  i  centri di
vacanza  per  minori,  a decorrere dal 1 gennaio 2000, le funzioni di
controllo e di vigilanza sui medesimi competano ai comuni;
    Atteso  che  il  comma 2, del succitato Art. 7, stabilisce che la
giunta  regionale  adotti  un  apposito  provvedimento  per  definire
l'ambito  di  applicazione  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
funzioni     attribuite    ai    comuni,    nonche'    i    requisiti
funzionali-organizzativi  e  quelli  delle prestazioni di cui debbono
essere in possesso i centri di vacanza per minori;
    Visto  il  regolamento  con  il  quale  si  e' adempiuto a quanto
prescritto  dal  summenzionato  comma  2,  dell'Art.  7,  della legge
regionale n. 13/2000;
    Visto l'Art. 42, dello statuto di autonomia;
    Su   conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1614,
dell'11 maggio 2001;

                              Decreta:

    E'  approvato il "Regolamento dei centri di vacanza per minori di
cui all'Art. 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 22 maggio 2001
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
229