(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ed in particolare il comma 1, dell'Art. 7, che prevede che, al fine di un piu' organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori, a decorrere dal 1 gennaio 2000, le funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi competano ai comuni; Atteso che il comma 2, del succitato Art. 7, stabilisce che la giunta regionale adotti un apposito provvedimento per definire l'ambito di applicazione e le modalita' di espletamento delle funzioni attribuite ai comuni, nonche' i requisiti funzionali-organizzativi e quelli delle prestazioni di cui debbono essere in possesso i centri di vacanza per minori; Visto il regolamento con il quale si e' adempiuto a quanto prescritto dal summenzionato comma 2, dell'Art. 7, della legge regionale n. 13/2000; Visto l'Art. 42, dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1614, dell'11 maggio 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'Art. 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 22 maggio 2001 CIANI Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 229