(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 5 1. L'Art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, recante norme in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Trasferte) - 1. Ai consiglieri regionali che, per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, autorizzati dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori dal capoluogo di Regione, spetta: a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto incluso l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo ed il vagone letto, ovvero una indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo, fissato con deliberazione dell'ufficio di presidenza, di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; e' consentito l'uso del taxi in presenza di difficolta' di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto; b) una diaria per ogni giornata intera o frazione non inferiore a quattro ore, di importo pari a quello previsto dall'Art. 4, comma 1, lettera c); per la partecipazione alla stessa riunione la diaria non e' cumulabile con i rimborsi spettanti ai sensi del medesimo Art. 4. 2. Il consigliere puo' chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'alloggio in albergo di I categoria e per il vitto, nei limiti determinati dai decreti del Presidente del consiglio dei Ministri di cui agli Art. 4-bis e 4-ter della legge 28 febbraio 1990, n. 37. Le spese di alloggio e di vitto devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale. 3. Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta ed ai componenti della giunta per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale. 4. Le indennita' per missioni effettuate all'estero sono liquidate nelle misure stabilite, tempo per tempo, con decreto ministeriale emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di magistrato di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 maggio 2001 BIASOTTI