(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'Art. 5
    1. L'Art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, recante
norme  in  materia di trattamento economico dei consiglieri regionali
e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5.  (Trasferte)  -  1.  Ai  consiglieri regionali che, per
ragioni  connesse  con l'espletamento del loro mandato, si rechino in
missione, autorizzati dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori
dal capoluogo di Regione, spetta:
      a) il  rimborso  delle spese di viaggio sostenute utilizzando i
mezzi  pubblici  di  trasporto incluso l'aereo, il mezzo di trasporto
marittimo ed il vagone letto, ovvero una indennita' chilometrica pari
ad  un  quinto  del prezzo, fissato con deliberazione dell'ufficio di
presidenza, di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di
spostamento  con autovettura propria; e' consentito l'uso del taxi in
presenza  di  difficolta'  di  reperimento di altri mezzi pubblici di
trasporto;
      b) una diaria per ogni giornata intera o frazione non inferiore
a  quattro  ore,  di  importo  pari  a  quello  previsto dall'Art. 4,
comma 1,  lettera  c);  per la partecipazione alla stessa riunione la
diaria  non  e'  cumulabile  con  i  rimborsi  spettanti ai sensi del
medesimo Art. 4.
    2. Il   consigliere   puo'   chiedere  il  rimborso  delle  spese
effettivamente  sostenute  per l'alloggio in albergo di I categoria e
per  il  vitto, nei limiti determinati dai decreti del Presidente del
consiglio  dei  Ministri  di  cui agli Art. 4-bis e 4-ter della legge
28 febbraio  1990,  n.  37.  Le spese  di  alloggio e di vitto devono
essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
    3.  Lo  stesso  trattamento  compete  al presidente del consiglio
regionale,  al  presidente della giunta ed ai componenti della giunta
per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale.
    4.   Le   indennita'  per  missioni  effettuate  all'estero  sono
liquidate  nelle  misure  stabilite,  tempo  per  tempo,  con decreto
ministeriale  emanato  in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica    31 marzo    1971,    n.    286,    per   il   personale
dell'amministrazione  dello  Stato  avente qualifica di magistrato di
corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 4 maggio 2001
                              BIASOTTI