(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Sostituzione dell'Art. 1 della
                 legge regionale 5 luglio 1994 n. 34
    1. L'art.   1   della  legge  regionale  5 luglio  1994,  n.  34,
(incentivi  per  la  ristrutturazione  della  rete  distributiva)  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  (Soggetti  ed  attivita'  ammissibili  a contributo) -
1. Sono concessi contributi alle imprese che svolgono:
      a) attivita' di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato,
cosi'  come  definiti  dall'Art.  4,  comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
      b) attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
      c) attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di alimenti e
bevande  anche  annesse  a  locali  di  intrattenimento, di svago o a
stabilimenti balneari;
      d) attivita' di vendita all'ingrosso nei mercati annonari ;
      e) attivita' di rivendita di giornali e riviste;
      f) attivita'  di  vendita  di  carburanti,  di  cui all'Art. 4,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    2. Possono usufruire dei contributi:
      a) le  imprese  individuali  e  le  societa'  a responsabilita'
limitata;
      b) le  societa'  di  persone  i  cui  soci siano esclusivamente
persone fisiche in numero non superiore a cinque;
      c) le  societa'  cooperative  di  consumo,  i  cui  soci  siano
esclusivamente persone fisiche.
    3. I  soggetti  indicati  nel comma 2 non devono occupare piu' di
cinque   dipendenti   esclusi  i  titolari,  i  soci  e  i  familiari
coadiuvanti.
    4. I  beneficiari  dei  contributi  devono  essere in possesso di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  da  almeno tre anni, a
meno  che non svolgano l'attivita' stessa nei comuni non costieri con
popolazione inferiore ai mille abitanti.
    5. In  caso  di subingresso, le iniziative di cui all'art. 2 sono
ammesse ai benefici della presente legge qualora siano decorsi almeno
tre  anni  dalla  data di rilascio della autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' del dante causa.".