(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 1. L'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 34, (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Soggetti ed attivita' ammissibili a contributo) - 1. Sono concessi contributi alle imprese che svolgono: a) attivita' di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, cosi' come definiti dall'Art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche; c) attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche annesse a locali di intrattenimento, di svago o a stabilimenti balneari; d) attivita' di vendita all'ingrosso nei mercati annonari ; e) attivita' di rivendita di giornali e riviste; f) attivita' di vendita di carburanti, di cui all'Art. 4, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. Possono usufruire dei contributi: a) le imprese individuali e le societa' a responsabilita' limitata; b) le societa' di persone i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a cinque; c) le societa' cooperative di consumo, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche. 3. I soggetti indicati nel comma 2 non devono occupare piu' di cinque dipendenti esclusi i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti. 4. I beneficiari dei contributi devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da almeno tre anni, a meno che non svolgano l'attivita' stessa nei comuni non costieri con popolazione inferiore ai mille abitanti. 5. In caso di subingresso, le iniziative di cui all'art. 2 sono ammesse ai benefici della presente legge qualora siano decorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' del dante causa.".