(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                  Agevolazioni fiscali per le nuove
                     iniziative imprenditoriali
    1. Al  fine  di  favorire  l'ampliamento  della base produttiva e
occupazionale,  nonche'  lo sviluppo di nuova imprenditorialita', per
le  nuove  iniziative  produttive  intraprese  sul  territorio  della
Regione  nel  periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente
legge  e il 31 dicembre 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' determinata nella misura del 3,25 per cento.
    2. Sono  ammessi  a  beneficiare dell'aliquota ridotta, di cui al
comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del
decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446,  (istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali).
    3. L'aliquota ridotta e' riconosciuta per il periodo d'imposta di
inizio dell'attivita' e per quello successivo.
    4. L'aliquota  ridotta  si  applica limitatamente al valore della
produzione   netta,   prodotto  nel  territorio  della  Regione,  non
eccedente lire un miliardo.
    5. Per  nuova  iniziativa  produttiva  s'intende  l'attivita' che
viene  svolta  per  la  prima volta, nel territorio della Regione, da
un'impresa  nuova.  Il  beneficio  non si applica qualora l'attivita'
costituisca prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta in
qualsiasi forma sul territorio della Regione.
    6.  L'agevolazione  di  cui  al  presente articolo si applica nei
limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de
minimis".
    7. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  con  apposita deliberazione la giunta regionale disciplina le
modalita' di attuazione del presente articolo.
    8. La   giunta   regionale  definisce  altresi'  i  programmi  di
accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo.