(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Liguria n. 6 del 4 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Modifica all'Art. 3 della legge
                  regionale 10 febbraio 1999, n. 5
    1. Dopo  il comma 4 dell'Art. 3 della legge regionale 10 febbraio
1999,  n.  5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei
compiti  e  delle  funzioni amministrative conferite alla Regione dal
decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie "Tutela della salute" e
"Servizi sociali"), e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.  Sono  trasferite  alle  aziende  U.S.L.  le  funzioni in
materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze
di   tipo   irreversibile   a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,
trasfusioni  e  somministrazione  di  emoderivati,  di cui alla legge
25 febbraio   1992,   n.   210  (indennizzo  a  favore  dei  soggetti
danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati)  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonche'  di
vaccinazione  antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'Art. 3,
comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (disposizioni urgenti in
materia sanitaria).".