(Pubblicato  nel  suppl.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 28 del 13 luglio 2001)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
    1. All'Art. 17 e' aggiunto il quinto comma:
    "5.   La  liquidazione  puo'  essere  disposta  con  decreto  del
dirigente   della  struttura  competente  per  materia,  qualora  sia
necessario  approvare  o certificare contestualmente altre situazioni
amministrative   che   condizionano   il  pagamento.  Il  decreto  di
liquidazione  deve  indicare  tutti gli elementi previsti dal secondo
comma".
    2. L'articolo 22 e' cosi' modificato:
    "Art. 22 (Estinzione dei mandati di pagamento). - 1. I mandati di
pagamento  sono  estinti  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
convenzione  relativa  all'affidamento  del  servizio  di  tesoreria,
mediante:
      a) emissione  di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da
parte  dei  creditori  o  loro  procuratori,  rappresentanti, tutori,
curatori  ed  eredi.  Il tesoriere e' tenuto ad eseguire il pagamento
previo  accertamento  della  qualita' di procuratore, rappresentante,
tutore,  curatore,  o  erede del creditore della Regione intestatario
dell'ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una
di dette condizioni;
      b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi
d'incasso  da  emettersi  a carico dei beneficiari dei titoli stessi,
per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
      c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai
beneficiari,   previa   richiesta   degli   stessi;  in  questi  casi
costituiscono  quietanza,  rispettivamente,  la  ricevuta postale del
versamento  e  dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte
della  Tesoreria  regionale,  attestante  l'avvenuta esecuzione della
disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
      d) commutazione,   a   richiesta   del  creditore,  in  assegno
circolare  o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a
favore  del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con
avviso  di  ricevimento  con  spese a suo carico. La dichiarazione di
commutazione  apposta  dal  tesoriere  sul  titolo  di  spesa, cui va
allegato   l'avviso   di   ricevimento,   sostituisce   la  quietanza
liberatoria.  In  mancanza  dell'avviso  di ricevimento, il tesoriere
apporra'  sul  titolo  di  spesa  la  data di estinzione dell'assegno
circolare medesimo.
    2.  I  titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio
finanziario  nel  quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a
cura  del  tesoriere  regionale,  in assegni circolari o altri titoli
equivalenti  non  trasferibili,  ovvero  in  libretto  a risparmio al
portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:
      a) per  importi  superiori  a  L. 100.000 (Euro 51,65) e fino a
L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico,
non trasferibili, da emettersi a cura della Tesoreria regionale;
      b) con   importo   superiore  al  limite  sopra  indicato  sono
commutati in libretti a risparmio al portatore;
      c) con  importi  inferiori  a  L.  100.000  (Euro  51,65)  sono
commutati in libretto a risparmio cumulativo;
      d) gli  assegni restituiti per irreperibilita' del destinatario
e  quelli  non  incassati entro il periodo della loro validita' - che
viene  stabilita  in  90 giorni dalla data di emissione - sono a loro
volta  commutati  a  cura  della  Tesoreria  regionale, in libretti a
risparmio  al  portatore  rispettivamente entro quindici giorni dalla
restituzione  e sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di
validita'.  Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in
libretti,  gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000
(Euro  516,46)  sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura
della  Tesoreria  regionale e gli importi relativi sono versati in un
libretto  a  risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di
importo  superiore  a  L.  1.000.000 (Euro 516,46), sono commutati in
libretti  a  risparmio  singoli.  Ai  libretti  a risparmio di cui al
presente   punto  e'  attribuita  valuta  retrodatata  alla  chiusura
dell'esercizio finanziario precedente;
      e) sui  libretti  a risparmio il tesoriere apporra' la seguente
dicitura: libretto emesso per commutazione, ai sensi dell'articolo 22
del  regolamento  di  contabilita'  della  giunta  regionale n. 1 del
2 aprile  2001,  del mandato di pagamento della Regione Lombardia del
.......... ................. n. .........;
    3.  Agli  effetti  del  rendiconto generale della Regione e della
verifica  e  definizione  dei  rapporti con il tesoriere regionale, i
titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
    4.  I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale
che  tiene  un  aggiornato  registro  di  carico  e  scarico,  le cui
risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.
    5.  Gli  interessi  maturati sui predetti libretti competono agli
intestatari dei libretti medesimi.
    6.  Alla  consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro
aventi  causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria
a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
    7.  I  libretti  a risparmio non estinti dagli intestatari o loro
aventi  causa  entro  i  termini  previsti dalle norme della presente
legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d'ufficio
e  le  somme  risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal
tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
    8.   Le  somme  introitate  dalla  Regione  ai  sensi  del  comma
precedente,  a  richiesta  degli  aventi  diritto  formulata  entro i
termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono
riprodotte,  per un importo corrispondente al debito originario della
Regione,  nell'apposito  capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie
dei singoli bilanci annuali di competenza.
    9. La giunta regionale e' autorizzata a regolare tutti i rapporti
con  la  Tesoreria  regionale  concernenti  modalita' e condizioni di
applicazione  del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti
alla  scadenza  di  validita'  dei  titoli  di  credito,  della  loro
inesigibilita'  e  di  quanto  altro  necessario  alla  tutela  degli
interessi  della  Regione,  nonche'  gli importi minimi e massimi dei
titoli  di  spesa  commutabili  in  assegni  circolari o altri titoli
equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui
non e' ammessa la commutazione d'ufficio.
    10.  Le  disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si
intendono eseguite:
      a) alla   data  dell'effettivo  pagamento  al  creditore  della
Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
      b) alla  data  del  versamento in conto corrente postale ovvero
delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del
primo comma nonche' dal terzo comma del presente articolo;
      c) alla data dell'inizio da parte del tesoriere della procedura
per  l'esecuzione  dell'accreditamento al creditore della Regione nel
caso  di  versamento  su  conto  corrente bancario come ulteriormente
previsto  dalla  lettera  c)  del  precedente  primo  comma.  Qualora
l'accreditamento  debba  efiettuarsi  in  data certa prestabilita, lo
stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
    11.  Al  di  fuori  dei  casi previsti dal comma 3, se durante il
corso  dell'esercizio  finanziario il tesoriere non fosse in grado di
estinguere  per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in
carico  attraverso  le  modalita'  di pagamento indicate nel presente
articolo,  gli stessi possono essere commutati d'ufficio, a sua cura,
in  assegni  di  bonifico  non trasferibile entro sessanta giorni dal
ricevimento degli ordinativi di pagamento.
    12.   Gli   assegni   di   cui   al   comma  11,  restituiti  per
irreperibilita'  del  destinatario  e  quelli  comunque non incassati
entro la fine dell'esercizio in corso, sono a loro volta commutati in
libretti  a  risparmio  al  portatore, con le modalita' indicate alla
lettera c) del secondo comma del presente articolo".
    3. L'art. 25 e' cosi' modificato:
    "Art.  25  (Revisione  degli impegni). - 1. Entro il 30 giugno di
ogni  anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono
con  apposita  comunicazione  scritta  alla  revisione  degli impegni
relativi  alle  somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio
successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti,
rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.
    2.  La  revisione dei suddetti residui consiste nell'accertare le
ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.
    3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla
cancellazione,  ai  sensi del precedente Art. 16, degli impegni per i
quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o,
in generale, di insussistenza del debito stesso".
    4. L'Art. 27 e' cosi' modificato:
    "Art.  27 (Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito).
-  1.  Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi
di cui al precedente articolo, e' denominato apertura di credito ed i
funzionari  sono  riconducibili,  di norma, in coloro che assumono la
direzione  delle  unita'  organizzative  decentrate facenti capo agli
S.T.A.P.
    2.  Le  aperture  di  credito  sono  autorizzate  con decreto del
dirigente competente per materia.
    3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:
      a) la  singola  opera  o  intervento o spesa da effettuare e il
relativo importo;
      b) il  funzionario  delegato  a  favore  del  quale e' disposta
l'apertura di credito;
      c) l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.
    4.  Il  decreto  di  cui al comma tre e' trasmesso al funzionario
delegato    ed    alla    ragioneria   ai   fini   della   successiva
rendicontazione".
    5. Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.
    6. L'Art. 31 e' cosi' modificato:
    "Art. 31 (Sostituzione dei funzionari). - 1. Abrogato.
    2. Il funzionario delegato puo' essere coadiuvato e sostituito da
una  o  piu'  persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve
essere comunicata entro cinque giorni all'unita' organizzativa che ha
disposto l'apertura di credito".
    7. L'art. 39 e' cosi' modificato:
    "Art.  39 (Accreditamenti autorizzabili). - 1. Il dirigente della
struttura  competente  per  materia  puo' autorizzare accreditamenti,
mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per
il  pagamento  delle  spese  economali  di funzionamento delle unita'
organizzative  periferiche,  nonche'  per gli interventi previsti dal
precedente Art. 27.
    2.   Tali   accreditamenti  possono  essere  disposti  per  spese
concernenti:
      a) le forniture minute o a carattere di urgenza per l'ufficio;
      b) la manutenzione e l'esercizio degli automezzi in dotazione e
le relative tasse di circolazione;
      c) le  spese  postali  e  telegrafiche,  le  imposte, le tasse,
l'acquisizione di carta e valori bollati;
      d) l'acquisto      di      pubblicazioni      di      carattere
tecnico-amministrativo e l'abbonamento a giornali e riviste;
      e) il trasporto di materiali;
      f) i canoni e le conversazioni telefoniche;
      g) i canoni per la fornitura di energia elettrica;
      h) la  manutenzione  ordinaria  e  le  piccole  riparazioni dei
mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;
      i) gli   anticipi   e  rimborsi  delle  spese  di  viaggio,  le
indennita'  di  missione  autorizzate, nonche' i compensi e gli oneri
fiscali   e  previdenziali  derivanti  da  contratti  di  prestazioni
professionali;
      i) utenze,  concessioni,  tasse, imposte, tributi e altri oneri
afferenti  gli immobili di proprieta' regionale, in locazione, in uso
o, comunque, in gestione.
    3.  Ad  esclusione  degli  interventi  previsti  dall'Art. 27, il
limite  di  spesa  per acquisizioni economali e' fissato dall'Art. 3,
commi 5 e 6, della legge regionale n. 14/1997.
    4.  Il pagamento delle spese autorizzate ai sensi dell'art. 27 e'
effettuato  a  valere  sul fondo previsto dal successivo art. 40. Gli
eventuali  reintegri  effettuati  sono  disposti con le procedure del
successivo  Art. 44 a valere sulle somme impegnate ai sensi del terzo
comma, lettera c) dell'Art. 27".
    8. L'art. 43 e' cosi' modificato:
    "Art. 43 (Rendiconti). - 1. Il funzionario delegato alla funzione
economale  degli uffici periferici presenta il rendiconto delle somme
erogate.
    2.  I  rendiconti  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
presentati  all'unita'  organizzativa che ha disposto l'anticipazione
dei  fondi,  come  indicato al precedente Art. 40, primo comma, entro
quindici  giorni  dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre  e  31 dicembre  di  ogni  anno, e in ogni caso entro 15
giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualita'
di incaricato delle funzioni economali degli uffici periferici.
    3. I rendiconti devono contenere:
      a) gli  estremi  dell'atto  con  il  quale  e' stata effettuata
l'anticipazione;
      b) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli
eventuali reintegri gia' disposti e accreditati;
      c) l'analisi   delle   somme  erogate  con  gli  estremi  degli
ordinativi emessi;
      d) la   distinzione   tra   spese  di  funzionamento  e  quelle
effettuate ai sensi dell'Art. 27;
      e) gli  impegni  di spesa assunti con i decreti di cui all'Art.
27, ai fini del successivo reintegro delle somme.
    4.  Gli  ordinativi  di  pagamento utilizzati per il prelievo dei
fondi  di  cui al terzo comma del precedente art. 40, unitamente alle
spese  effettuate  con le somme stesse, che devono essere evidenziate
in una appendice al rendiconto.
    5.  Al  rendiconto  deve  essere allegata tutta la documentazione
giustificativa  in originale, nonche' l'estratto conto, alla data del
rendiconto,   rilasciato   dall'agenzia   di   credito  dell'istituto
tesoriere presso la quale e' stato effettuato l'accreditamento, delle
operazioni effettuate nel periodo oggetto della rendicontazione".
    9. L'art. 50 e' cosi' modificato:
    "Art.  50  (Disposizioni  transitorie).  -  1. Entro il 31 luglio
2001,  la  struttura  ragioneria  e credito provvede ad effettuare le
seguenti operazioni con la tesoreria regionale:
      a) estinguere  tutte  le  linee  di  credito esistenti ai sensi
della abrogata legge regionale 14 novembre 1979, n. 57;
      b) regolarizzare   i   pagamenti   effettuati   dai  funzionari
delegati;
      c) emettere  gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni
di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e
accreditando le somme sui fondi economali dei funzionari delegati.
    2.  In  attesa  dell'adozione  dei provvedimenti di decentramento
alle  direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle
unita'  organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41
secondo  comma,  43,  44,  e  49  del  presente  regolamento, sono da
intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.
    3.  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli dal 46 al 48 del
presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente
all'adozione  della  decreto  della  giunta  regionale  n.  41876 del
12 marzo 1999".
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 12 luglio 2091
                              FORMIGONI
    (Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/5389 del
2 luglio  2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 7/0-7 del 12 luglio
2001).