(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, e' tutelata nell'interesse della comunita' e della qualita' dell'ambiente. 2. Allo scopo di adempiere alle finalita' di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attivita' piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformita' alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale. 3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonche' l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque. 4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e la loro tutela anche mediante attivita' di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarieta'. 5. L'attivita' piscatoria nelle acque pubbliche della Regione e' disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).