(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Vista la legge 30 maggio 1980, n. 68;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 47-3468 del
9 luglio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    Nell'ambito  delle  finalita'  e  degli  stanziamenti di cui alla
legge  regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle
attivita'   del   teatro  di  prosa),  la  Regione  Piemonte  assegna
contributi  a  soggetti  compresi  tra  quelli specificati all'art. 2
della  legge regionale n. 68/1980, che svolgono attivita' teatrali in
via continuativa e con carattere di professionalita'.
    Le  finalita'  generali  individuate  dalla  legge  regionale  n.
68/1980  si  esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di
seguito   specificati,  che  trovano  nel  presente  regolamento  gli
opportuni strumenti e modalita' di attuazione:
      a) la  promozione  e  l'equilibrata  diffusione  della  cultura
teatrale   sul   territorio   piemontese,   volta   al   riequilibrio
territoriale  cosi' come richiamato dall'art. 7 della legge regionale
n. 68/1980;
      b) la  creazione  di  un  organico  sistema  di rapporti in cui
realta'  pubbliche  e  private, enti locali e istituzioni culturali e
scolastiche  interagiscano  nell'opera di programmazione e diffusione
delle attivita' teatrali sul territorio;
      c) lo   sviluppo  artistico,  professionale  e  produttivo  del
settore   in   un'ottica   generale   di  valorizzazione  e  costante
rinnovamento del repertorio teatrale italiano;
      d) la  fruizione  dello  spettacolo teatrale da parte di fascie
sempre  piu'  ampie  di  pubblico,  al  fine di favorirne il costante
aggiornamento  del  gusto,  riservando un'attenzione particolare alla
mutazione culturale e artistica delle giovani generazioni;
      e) la  valorizzazione,  attraverso  le  modalita'  proprie  del
teatro,  del  patrimonio  di  storia e cultura della regione, con uno
specifico  interesse  per  i  processi  di  integrazione  culturale e
sociale in atto sul territorio piemontese.
    3.  L'azione  di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in
un'ottica   di   programmazione   pluriennale,   cosi  come  indicato
nell'art.2  della  legge  regionale n. 68/1980. L'articolazione degli
interventi a sostegno delle attivata' teatrali si basa pertanto sulla
valutazione  delle attivita' svolte dai soggetti teatrali nell'ambito
di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.