(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 30 maggio 1980, n. 68; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 47-3468 del 9 luglio 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' Nell'ambito delle finalita' e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attivita' del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980, che svolgono attivita' teatrali in via continuativa e con carattere di professionalita'. Le finalita' generali individuate dalla legge regionale n. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalita' di attuazione: a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale cosi' come richiamato dall'art. 7 della legge regionale n. 68/1980; b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realta' pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attivita' teatrali sul territorio; c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano; d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fascie sempre piu' ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla mutazione culturale e artistica delle giovani generazioni; e) la valorizzazione, attraverso le modalita' proprie del teatro, del patrimonio di storia e cultura della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese. 3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione pluriennale, cosi come indicato nell'art.2 della legge regionale n. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attivata' teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attivita' svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.