(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36; Vista la legge 15 mano 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'Art. 2 e l'allegato A della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 12 - 3566 del 23 luglio 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; E m a n a il seguente regolamento: Art 1. Ambito di applicazione 1. Al fine di promuovere gli usi multipli delle acque secondo principi di risparmio e razionale utilizzazione delle risorse, il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e ai sensi dell'art. 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), disciplina il procedimento di autorizzazione all'utilizzo da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, semplificandone gli adempimenti in considerazione della sostanziale non modificazione delle caratteristiche fondamentali della derivazione concessa. 2. Il presente regolamento si applica alle derivazioni di acqua pubblica che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche: a) siano oggetto di concessione a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi; b) garantiscano il rilascio, a valle della presa da un corpo idrico naturale, del minimo deflusso vitale determinato secondo le norme vigenti, attraverso dispositivi esistenti o che il soggetto si impegna, attraverso la sottoscrizione di un disciplinare aggiuntivo, a realizzare nei tempi stabiliti dall'autorita' competente; non sono comunque ammesse deroghe al rilascio come sopra determinato al di fuori della stagione irrigua; c) dispongano di strumenti di misura dei prelievi regolarmente funzionanti, ove prescritti; d) dispongano della scala di risalita della fauna ittica, ove prescritta. 3. I consorzi di bonifica ed irrigazione possono richiedere di utilizzare le acque di cui al comma 2 per realizzare usi, ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.