(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    Vista la legge 15 mano 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto  l'Art.  2 e l'allegato A della legge regionale 29 dicembre
2000, n. 61;
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 12 - 3566 del
23 luglio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Al  fine  di  promuovere  gli usi multipli delle acque secondo
principi  di  risparmio  e  razionale utilizzazione delle risorse, il
presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre
2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima  attuazione  del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque)
e  ai  sensi  dell'art. 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni   in   materia   di  risorse  idriche),  disciplina  il
procedimento  di autorizzazione all'utilizzo da parte dei consorzi di
bonifica  ed  irrigazione  delle  acque fluenti nei canali e nei cavi
consortili  per  usi  diversi  da quello irriguo, semplificandone gli
adempimenti  in  considerazione  della  sostanziale non modificazione
delle caratteristiche fondamentali della derivazione concessa.
    2.  Il  presente regolamento si applica alle derivazioni di acqua
pubblica che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:
      a) siano  oggetto  di  concessione  a scopo irriguo esclusivo o
associato ad altri usi;
      b) garantiscano  il  rilascio,  a valle della presa da un corpo
idrico  naturale,  del  minimo deflusso vitale determinato secondo le
norme  vigenti, attraverso dispositivi esistenti o che il soggetto si
impegna,  attraverso la sottoscrizione di un disciplinare aggiuntivo,
a  realizzare nei tempi stabiliti dall'autorita' competente; non sono
comunque  ammesse  deroghe  al  rilascio come sopra determinato al di
fuori della stagione irrigua;
      c) dispongano  di strumenti di misura dei prelievi regolarmente
funzionanti, ove prescritti;
      d) dispongano  della  scala di risalita della fauna ittica, ove
prescritta.
    3. I  consorzi  di  bonifica ed irrigazione possono richiedere di
utilizzare  le  acque  di  cui  al  comma  2  per  realizzare usi, ad
esclusione  del  consumo  umano,  che comportino una restituzione nel
sistema  dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale,
delle   acque   derivate   e  siano  compatibili  con  le  successive
utilizzazioni.