(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del
                           25 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di
indirizzo   programmatico   per   la   razionalizzazione  della  rete
distributiva  dei  carburanti  per  autotrazione),  e' sostituito dal
seguente:
      "Art.   12  (Potenziamento)  -  1.  Il  potenziamento  consiste
nell'aggiunta,  in  un  impianto  esistente  ed  in esercizio, sia di
apparecchiature  self-service  pre-pagamento sia di nuovi carburanti,
ad  eccezione  della  benzina  priva  di piombo. Il potenziamento non
costituisce  aumento  del  numero degli impianti esistenti in ciascun
comune al fine del rilascio del relativo provvedimento.
    2. L'autorizzazione al potenziamento e' rilasciata dal comune ove
e' localizzato l'impianto".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 16 luglio 2001
                                GHIGO