(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Potenziamento) - 1. Il potenziamento consiste nell'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun comune al fine del rilascio del relativo provvedimento. 2. L'autorizzazione al potenziamento e' rilasciata dal comune ove e' localizzato l'impianto". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 16 luglio 2001 GHIGO