(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l'art. 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dall'Art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e sono finalizzate ad istituire l'agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte. 2. La finalita' generale dell'ARES Piemonte, secondo quanto previsto all'art. 104 della legge regionale n. 44/2000, e' di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale insistente sul territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalita' e sicurezza, nell'ambito dell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico, nel rispetto della compatibilita' e della tutela ambientale. 3. L'ARES Piemonte in qualita' di ente tecnico e' a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attivita' di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.