(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione
delle  norme  emanate  con l'art. 104 della legge regionale 26 aprile
2000,  n.  44  (disposizioni  normative  per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  Capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59"), come
modificato  dall'Art.  9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e
sono  finalizzate  ad  istituire l'agenzia regionale delle strade del
Piemonte, di seguito denominata ARES Piemonte.
    2.  La  finalita'  generale  dell'ARES  Piemonte,  secondo quanto
previsto  all'art.  104  della  legge  regionale  n.  44/2000,  e' di
realizzare  la migliore strutturazione della rete stradale insistente
sul  territorio della regione, coordinandola con le reti di trasporto
internazionale  e  nazionale,  attraverso  il miglioramento della sua
funzionalita'   e   sicurezza,  nell'ambito  dell'interesse  generale
dell'utenza   e   del   sistema   economico,   nel   rispetto   della
compatibilita' e della tutela ambientale.
    3.  L'ARES Piemonte in qualita' di ente tecnico e' a disposizione
degli  enti locali per fornire, su richiesta, attivita' di consulenza
e di supporto per i comparti viari di loro competenza.