(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 4 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'Art. 2, III comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Legge quadro in materia di lavori pubblici"; Vista la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, concernente: "Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il consiglio regionale, nella seduta del 22 febbraio 2001, ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai sensi dell'Art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna; Emana: Il seguente decreto, recante: "Regolamento ex Art. 7 della legge regionale n. 29 del 1993, in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale". Art. 1. Ambito di applicazione 1. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti 2. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validita' dell'intero procedimento.