(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Sardegna n. 23 del 4 agosto 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  lo  statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
  Visto  l'Art.  2,  III  comma,  lettera  a)  della  legge regionale
7 gennaio 1977,    n.    1,   recante:   "Norme   sull'organizzazione
amministrativa  della  Regione sarda e sulle competenze della giunta,
della presidenza e degli assessorati regionali";
  Vista  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni,   concernente:  "Legge  quadro  in  materia  di  lavori
pubblici";
  Vista  la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, concernente: "Norme
in  materia  di  lavori  pubblici  e  modifiche  alle leggi regionali
27 aprile  1984,  n. 13, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29,
13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre
1985;
  Considerato   che   il   consiglio   regionale,  nella  seduta  del
22 febbraio  2001,  ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai
sensi dell'Art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;
                               Emana:
    Il  seguente decreto, recante: "Regolamento ex Art. 7 della legge
regionale  n. 29 del 1993, in materia di qualificazione delle imprese
per  la  partecipazione  agli  appalti  di  lavori pubblici ammessi a
finanziamento regionale".
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Comma non ammesso a registrazione dalla Corte dei conti
    2. Gli  enti  e  le  pubbliche  amministrazioni, richiamati negli
articoli 1  e  11,  penultimo  comma, della legge regionale 22 aprile
1987,  n.  24,  che  intendono  appaltare,  concedere  o  affidare la
realizzazione  di  lavori  pubblici  che  si svolgono nell'ambito del
territorio  regionale,  sono  tenuti  all'applicazione delle seguenti
disposizioni per la validita' dell'intero procedimento.