(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  lo  statuto  della Regione Sicilia ed, in particolare, gli
articoli 14, lettera q) e 20;
    Vista  la  legge  regionale  19  giugno 1991, n. 38, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante:  "Nuove  disposizione  per  la
disciplina   dello   stato   giuridico  ed  economico  del  personale
dell'amministrazione  regionale  e per la contrattazione decentrata a
livello regionale";
    Vista  la  legge  regionale  12  novembre  1996,  n.  41,  ed, in
particolare, l'art. 20;
    Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articoli 5 e 22;
    Vista   la   legge   regionale   3   maggio   2001,   n.   6,  e,
specificatamente, gli articoli 11, 12 e 57, comma 1;
    Visto il D.P. Reg. 11 novembre 1999, n. 26, con il quale e' stato
recepito   il   contratto   collettivo   di   lavoro  dei  dipendenti
dell'amministrazione  regionale  per il biennio economico 1998/1999 e
per il quadriennio giuridico 1998/2001;
    Visto   il  decreto  legislativo  18 giugno  1999,  n.  200,  che
nell'individuare  gli  atti  della  Regione  Sicilia  da sottoporre a
controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti
non include i decreti di recepimento di accordi collettivi;
    Visto  l'accordo  il cui contenuto e' inserito nelle "Linee guida
per   il  rinnovo  contrattuale  del  personale  con  qualifiche  non
dirigenziali  per il biennio economico 2000/2001", sottoscritto dalla
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali: CGIL,
CISL,   UIL,   SADIRS,   UGL,  FIADEL-CISAL,  DICCAP,  RDB,  in  data
28 febbraio  2001  ed al quale hanno successivamente aderito, in data
10 aprile  2001:  DIRSI  ed in data 23 maggio 2001: CISAL Federazione
dipendenti regionali, COBAS regionali per la carriera, SIAD;
    Visto  l'accordo  temporaneo,  con decorrenza economica 1 gennaio
2001,  il cui contenuto e' inserito nelle "Linee guida per il rinnovo
contrattuale  della  dirigenza nelle more della definizione del primo
contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  di  settore  e  per  il
trattamento  accessorio  degli  uffici  di diretta collaborazione del
Presidente  della  Regione  e degli assessori regionali" sottoscritto
dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali:
CGIL,   CISL,   UIL,   RDB,  SADIRS,  FIADEL-CISAL,  DICCAP  in  data
28 febbraio  2001, ed al quale hanno successivamente aderito, in data
10 aprile  2001:  DIRSI  ed in data 23 maggio 2001: CISAL Federazione
dipendenti regionali, COBAS regionali per la carriera, SIAD, UGL;
    Visto  il  protocollo  aggiuntivo  all'accordo  redatto  ai sensi
dell'Art.  1,  comma  2,  del D.P. Reg. n. 26/1999, costituente anche
"Linee  guida  per il rinnovo contrattuale della dirigenza nelle more
della  definizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro
di  settore  e  per il trattamento accessorio degli uffici di diretta
collaborazione   del  Presidente  della  Regione  e  degli  assessori
regionali"  sottoscritto  dalla delegazione di parte pubblica e dalle
organizzazioni  sindacali: DIRSI, CISL, CGIL, UIL, SADIRS, in data 20
marzo  2001,  ed  al  quale  hanno  successivamente  aderito  in data
23 maggio   2001:   COBAS  regionali  per  la  carriera,  RDB,  SIAD,
FIADEL-CISAL, DICCAP;
    Visto  l'accordo  concernente  "Contratto collettivo regionale di
lavoro   -   Area   dirigenza",   relativo   al   periodo  18  maggio
2000-31 dicembre  2001,  per  la  parte  normativa  e  per  la  parte
economica con la decorrenza ivi prevista;
    Visto  l'accordo relativo al nuovo "Ordinamento professionale del
personale  della  Regione  siciliana  e  degli enti di cui all'Art. 1
della  legge  regionale  n.  10/2000", sottoscritto in data 23 maggio
2001, con periodo di vigenza 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001;
    Vista   la   proposta   dell'assessore  regionale  delegato  alla
presidenza,  prot.  n.  1204/Gab.  del  24 maggio  2001,  relativa al
trattamento   accessorio   per   il   personale   con  qualifica  non
dirigenziale  addetto  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
Presidente  della  Regione  e  degli  assessori regionali, oggetto di
comunicazione alle organizzazioni sindacali;
    Considerato  che  la giunta regionale, nella seduta del 28 maggio
2001, ha esaminato favorevolmente le suddette ipotesi di accordo;
    Considerato  che  la  commissione  legislativa  permanente  degli
affari   istituzionali  dell'assemblea  regionale  siciliana  non  ha
espresso  il proprio parere nei termini di cui all'Art. 5 della legge
regionale  n.  38/1991,  per  cui  il suddetto parere deve intendersi
acquisito;
    Vista la deliberazione n. 301 del 15 giugno 2001, con la quale la
giunta regionale ha recepito gli accordi sopra individuati, trasmessa
con nota prot. n. 1800 del 20 giugno 2001;
    Vista  la  nota  prot.  n. 19296 del 22 giugno 2001, con la quale
l'assessorato regionale del bilancio ha trasmesso l'articolo relativo
alla   copertura  finanziaria  e  il  quadro  degli  oneri  derivanti
dall'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro per il
biennio economico 2000/2001;
    Visti  i  quadri  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dei
suddetti  accordi e rilevata la sussistenza della necessaria capienza
finanziaria (allegato "A");
Decreta:
                               Art. 1.
    Sono recepite le norme risultanti dalle discipline previste dagli
accordi  citati  in  premessa,  come  di  seguito  riportati ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91:
    "Linee  guida per il rinnovo contrattuale del personale regionale
e  degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, con
qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001";
    Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e
degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000;
    Trattamento  economico  accessorio per il personale con qualifica
non  dirigenziale  addetto  agli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli assessori regionali.