(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 27 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, con la presente legge, istituisce la "Festa della Toscana" la cui celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana. 2. La "festa della Toscana" e' la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civilta' che nella regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identita' rigorosamente inserita nel quadro dell'unita' della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.