(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del
                           27 giugno 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione, con la presente legge, istituisce la "Festa della
Toscana"  la  cui  celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno,
ricorrenza  dell'abolizione  della  pena  di  morte  avvenuta  il  30
novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana.
    2. La  "festa della Toscana" e' la solenne occasione per meditare
sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare
la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti
e   di  civilta'  che  nella  regione  Toscana  hanno  trovato  forte
radicamento  e  convinta  affermazione,  per  consegnare  alle future
generazioni   il   patrimonio  di  valori  civili  e  spirituali  che
rappresentano  la  sua originale identita' rigorosamente inserita nel
quadro dell'unita' della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.