(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 4 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 29 novembre 2001, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad ogni cacciatore, per la caccia di appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.