(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del
                           4 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Stagione venatoria e giornate di caccia
    1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina
il 31 gennaio 2002.
    2.  Per  l'intera  stagione venatoria la caccia e' consentita tre
giorni  per  ogni  settimana,  che  il  titolare  della  licenza puo'
scegliere  fra  quelli  di  lunedi',  mercoledi',  giovedi', sabato e
domenica.
    3.  Nel periodo dal 1 ottobre al 29 novembre 2001, fermo restando
il  divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito
ad  ogni  cacciatore,  per  la caccia di appostamento alla selvaggina
migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.