(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 13 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/1998 1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1998 e' inserita la seguente: "g-bis) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per l'impiego, garantendone la connessione con il sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"; 2. La lettera h) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1998 e' sostituita dalla seguente: "h) svolge compiti di assistenza tecnica e cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualita' delle prestazioni";