(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 22 del 13 luglio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Modifiche all'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63

    1.  Il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 63, e' cosi' modificato:
    "1. Il consiglio regionale e' autorizzato a concedere in comodato
gratuito all'Istituto attrezzature, mezzi e locali siti nella propria
sede.".
    2.  Il  comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 63, e' cosi' modificato:
    "5.   E',   in   ogni  caso,  esclusa  l'utilizzazione  da  parte
dell'Istituto di personale del consiglio regionale.".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

      Firenze, 4 luglio 2001

                               MARTINI

    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella  seduta  del  5 giugno 2001 ed e' stata vistata dal commissario
del Governo il 29 giugno 2001.