(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 13 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63, e' cosi' modificato: "1. Il consiglio regionale e' autorizzato a concedere in comodato gratuito all'Istituto attrezzature, mezzi e locali siti nella propria sede.". 2. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63, e' cosi' modificato: "5. E', in ogni caso, esclusa l'utilizzazione da parte dell'Istituto di personale del consiglio regionale.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 luglio 2001 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2001 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 29 giugno 2001.