IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e
rurale in Toscana, quale strumento di attuazione della programmazione
economica   e   territoriale   della  Regione,  in  armonia  con  gli
orientamenti  della  politica  agricola comunitaria e con particolare
riferimento al sistema della divulgazione agricola.
    2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale operano sul territorio
rurale,  al  fine  di  promuovere  lo sviluppo delle aziende agricole
perseguendo   la   finalita'  di  conciliare  lo  sviluppo  economico
dell'agricoltura   e   dei   territori  rurali  con  il  mantenimento
dell'equilibrio  delle  caratteristiche  ambientali, paesaggistiche e
culturali  di  detti  territori,  attraverso  la valorizzazione delle
risorse   endogene   e   delle   azioni   locali  sostenibili  ed  il
miglioramento  delle condizioni di vita delle comunita' rurali, oltre
a  favorire la comunicazione tra il mondo agricolo-rurale ed il resto
della societa'.
    3.  Nel loro complesso, i servizi perseguono i seguenti obiettivi
di interesse pubblico:
      a) rafforzamento    dell'economia   agricolo-rurale,   mediante
l'incremento  dell'efficienza  delle  aziende,  il miglioramento e la
valorizzazione  degli  aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti
agricoli,  compresi i prodotti tipici locali il rispetto, per le fasi
di  produzione  trasformazione  e  commercializzazione,  dei relativi
disciplinari  adottati  dalla  Regione  Toscana  e  la promozione dei
processi  produttivi  rispettosi  dell'ambiente e del benessere degli
animali allevati;
      b) tutela   della   salute   degli  operatori  agricoli,  delle
popolazioni rurali e dei consumatori;
      c) mantenimento delle attivita' agricole sul territorio ad esse
vocato,   sia   garantendo  le  pari  opportunita'  all'imprenditoria
femminile   che  favorendo  l'accesso  dei  giovani  alla  conduzione
dell'azienda agricola ed alle attivita' di servizio all'agricoltura e
di  supporto al territorio rurale, in armonia con le finalita' di cui
alla normativa regionale in materia;
      d) salvaguardia   del   territorio   e   dell'ambiente  rurale,
valorizzazione  delle  risorse  naturali,  del  patrimonio  agricolo,
rurale  e  culturale,  in armonia con quanto disposto dalla normativa
regionale  sulla  tutela  delle  risorse  genetiche autoctone e sulla
salvaguardia  e  valorizzazione  delle  attivita'  rurali  in  via di
cessazione,  anche al fine di migliorare la qualita' della vita delle
comunita' rurali.
    4.  I  suddetti  obiettivi  di interesse pubblico sono perseguiti
attraverso il sostegno alla crescita qualitativa dei sistemi agrari e
dell'intero  settore  agro-industriale,  la  promozione del progresso
tecnico  ed il trasferimento delle innovazioni presso gli operatori e
le strutture agricole.