IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale in Toscana, quale strumento di attuazione della programmazione economica e territoriale della Regione, in armonia con gli orientamenti della politica agricola comunitaria e con particolare riferimento al sistema della divulgazione agricola. 2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale operano sul territorio rurale, al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende agricole perseguendo la finalita' di conciliare lo sviluppo economico dell'agricoltura e dei territori rurali con il mantenimento dell'equilibrio delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali di detti territori, attraverso la valorizzazione delle risorse endogene e delle azioni locali sostenibili ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' rurali, oltre a favorire la comunicazione tra il mondo agricolo-rurale ed il resto della societa'. 3. Nel loro complesso, i servizi perseguono i seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) rafforzamento dell'economia agricolo-rurale, mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, compresi i prodotti tipici locali il rispetto, per le fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, dei relativi disciplinari adottati dalla Regione Toscana e la promozione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali allevati; b) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori; c) mantenimento delle attivita' agricole sul territorio ad esse vocato, sia garantendo le pari opportunita' all'imprenditoria femminile che favorendo l'accesso dei giovani alla conduzione dell'azienda agricola ed alle attivita' di servizio all'agricoltura e di supporto al territorio rurale, in armonia con le finalita' di cui alla normativa regionale in materia; d) salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale, valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, rurale e culturale, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone e sulla salvaguardia e valorizzazione delle attivita' rurali in via di cessazione, anche al fine di migliorare la qualita' della vita delle comunita' rurali. 4. I suddetti obiettivi di interesse pubblico sono perseguiti attraverso il sostegno alla crescita qualitativa dei sistemi agrari e dell'intero settore agro-industriale, la promozione del progresso tecnico ed il trasferimento delle innovazioni presso gli operatori e le strutture agricole.