(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
                  della Regione Trentino-Alto Adige
                      n. 24 del 12 giugno 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;
    Visto  l'art.  65  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
s.m.;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 740 di data
6 aprile 2001;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 869 di data
12 aprile 2001;
                               Decreta
l'emanazione del seguente regolamento:
                               Art. 1.
    La  denominazione  e  la  declaratoria della scheda n. 8 servizio
"Finanza  locale"  dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:
    "8 - Servizio autonomie locali:
      1)  il  servizio ripartisce le risorse finanziarie fra gli enti
locali  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  81  dello  statuto  di
autonomia,  come modificato dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989,
n.  386  e  dagli  articoli  17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268;
      2)  provvede  alla gestione della legge provinciale 15 novembre
1993,  n. 36, ivi compreso l'osservatorio economico finanziario degli
enti locali;
      3) organizza specifica attivita' di ricerca e analisi in ordine
ai  fenomeni  gestionali  rilevanti  dell'amministrazione  degli enti
locali  e  fornisce  le  consulenze  richieste  in materia di finanza
locale;
      4)  coordina  le  politiche  di finanziamento della spesa degli
enti  locali e assume le occorrenti iniziative atte a favorire, anche
con   riferimento   agli  obiettivi  fissati  dagli  strumenti  della
programmazione  provinciale, omogeneita' di indirizzo delle attivita'
svolte  dagli  enti locali, con particolare riferimento alle funzioni
delegate;
      5)   provvede   alla   trattazione  degli  affari  inerenti  le
autorizzazioni e le verifiche in materia di finanza locale nonche' di
quelli  concernenti  le  integrazioni  finanziarie  anche ai fini del
risanamento  dei  bilanci  degli  enti  locali.  Svolge  funzioni  di
indirizzo  e  verifica in ordine a provvedimenti comunali concernenti
tributi,   tariffe   e  regolamenti  per  la  gestione  dei  servizi,
contenzioso  in  materia  di  canone  per la depurazione delle acque,
gestione  associata  di  servizi  o  beni da parte degli enti locali,
piani finanziari degli enti locali;
      6)  cura  gli  adempimenti  di  competenza  della  provincia in
materia  di  personale degli enti locali anche per quanto concerne la
formazione e l'aggiornamento del personale medesimo;
      7)  assicura  assistenza e consulenza agli enti locali e cura i
rapporti  con  la  rappresentanza unitaria dei comuni (RUC) e con gli
altri organismi rappresentativi delle autonomie locali;
      8)  provvede  agli adempimenti di competenza della provincia in
occasione  delle  elezioni  dei  consigli  comunali  e  dei  consigli
circoscrizionali;
      9)  cura  gli  affari concernenti la materia degli usi civici e
l'attivita'  istruttoria  delle  autorizzazioni  allo  sgravio e alla
sospensione del diritto di uso civico;
      10)  cura le attivita' connesse all'esercizio della vigilanza e
tutela sugli enti locali avvalendosi della collaborazione dei servizi
cui  sono  attribuite  le  specifiche  materie,  e  attua il servizio
ispettivo  sugli  enti medesimi ivi compresa l'istruttoria degli atti
da  sottoporre all'esame della giunta provinciale e la formazione del
relativo ordine del giorno;
      11)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  punto  1,  cura la
concessione  di  finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali
per  la  realizzazione  di  opere  e lavori nei settori dell'edilizia
pubblica, della riviabilita', delle opere igienico-sanitarie".