(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 12 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2; Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 740 di data 6 aprile 2001; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 869 di data 12 aprile 2001; Decreta l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 8 servizio "Finanza locale" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue: "8 - Servizio autonomie locali: 1) il servizio ripartisce le risorse finanziarie fra gli enti locali per le finalita' di cui all'art. 81 dello statuto di autonomia, come modificato dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; 2) provvede alla gestione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, ivi compreso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali; 3) organizza specifica attivita' di ricerca e analisi in ordine ai fenomeni gestionali rilevanti dell'amministrazione degli enti locali e fornisce le consulenze richieste in materia di finanza locale; 4) coordina le politiche di finanziamento della spesa degli enti locali e assume le occorrenti iniziative atte a favorire, anche con riferimento agli obiettivi fissati dagli strumenti della programmazione provinciale, omogeneita' di indirizzo delle attivita' svolte dagli enti locali, con particolare riferimento alle funzioni delegate; 5) provvede alla trattazione degli affari inerenti le autorizzazioni e le verifiche in materia di finanza locale nonche' di quelli concernenti le integrazioni finanziarie anche ai fini del risanamento dei bilanci degli enti locali. Svolge funzioni di indirizzo e verifica in ordine a provvedimenti comunali concernenti tributi, tariffe e regolamenti per la gestione dei servizi, contenzioso in materia di canone per la depurazione delle acque, gestione associata di servizi o beni da parte degli enti locali, piani finanziari degli enti locali; 6) cura gli adempimenti di competenza della provincia in materia di personale degli enti locali anche per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale medesimo; 7) assicura assistenza e consulenza agli enti locali e cura i rapporti con la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC) e con gli altri organismi rappresentativi delle autonomie locali; 8) provvede agli adempimenti di competenza della provincia in occasione delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali; 9) cura gli affari concernenti la materia degli usi civici e l'attivita' istruttoria delle autorizzazioni allo sgravio e alla sospensione del diritto di uso civico; 10) cura le attivita' connesse all'esercizio della vigilanza e tutela sugli enti locali avvalendosi della collaborazione dei servizi cui sono attribuite le specifiche materie, e attua il servizio ispettivo sugli enti medesimi ivi compresa l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame della giunta provinciale e la formazione del relativo ordine del giorno; 11) fermo restando quanto previsto dal punto 1, cura la concessione di finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali per la realizzazione di opere e lavori nei settori dell'edilizia pubblica, della riviabilita', delle opere igienico-sanitarie".