(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
                  della Regione Trentino-Alto Adige
                      n. 21 del 22 maggio 2001)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;
    Visto  l'Art.  21,  comma 6,  della legge provinciale 4 settembre
2000, n. 11;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 860 di data
12 aprile 2001;
Decreta l'emanazione del seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione degli articoli 21,
comma 6,   23,  comma 2,  e  26,  comma 6,  della  legge  provinciale
4 settembre 2000, n. 11, di seguito denominata legge:
      a)  detta  le norme per la predisposizione, per la tenuta e per
la  gestione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA),
di seguito denominato archivio;
      b)   specifica   i   requisiti   richiesti   per   l'iscrizione
all'archivio degli imprenditori agricoli singoli ed associati;
      c)  determina  gli  elementi costitutivi dei requisiti relativi
alla capacita' professionale ed all'esercizio dell'attivita' agricola
a  titolo  principale  da  parte  degli imprenditori agricoli secondo
quanto  rispettivamente  previsto  dagli articoli 23 e 24 della legge
nonche' le modalita' per il loro accertamento;
      d)  stabilisce  i  criteri,  le  modalita'  e  i termini per la
presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione all'archivio;
      e)  stabilisce  i  termini,  le modalita' e le procedure per la
verifica  della sussistenza dei requisiti degli imprenditori agricoli
iscritti all'archivio.