(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2; Visto l'Art. 21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 860 di data 12 aprile 2001; Decreta l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 21, comma 6, 23, comma 2, e 26, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, di seguito denominata legge: a) detta le norme per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio; b) specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione all'archivio degli imprenditori agricoli singoli ed associati; c) determina gli elementi costitutivi dei requisiti relativi alla capacita' professionale ed all'esercizio dell'attivita' agricola a titolo principale da parte degli imprenditori agricoli secondo quanto rispettivamente previsto dagli articoli 23 e 24 della legge nonche' le modalita' per il loro accertamento; d) stabilisce i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione all'archivio; e) stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli imprenditori agricoli iscritti all'archivio.