(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la legge provinciale 3 settembre 1993 n. 23 ed in particolare l'Art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilita', al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese, dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1, del medesimo Art. 34; Visto l'Art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'Art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta; Visto l'Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), come sostituito dall'Art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 848 di data 12 aprile 2001, che ha approvato il testo delle "Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)"; Decreta; di emanare le "Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992; n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)" nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 18 aprile 2001 DELLAI