(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 22 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il proprio precedente decreto n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998 con il quale e' stato approvato il regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e norme per l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante nelle scuole equiparate ove prestano servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 876 di data 12 aprile 2001 con la quale e' stato modificato l'Art. 57 del Regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998; Decreta: Di sostituire l'Art. 57 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998 con il seguente: "Art. 57 (Norme per l'assunzione di personale appartenente ad ordini o congregazioni religiose). - 1. Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di cui al punto 8) del, comma 2, dell'Art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche, i gestori delle scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato per la sostituzione di insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose cessate dal servizio, possono assicurare la priorita' ad insegnanti appartenenti al medesimo ordine o congregazione in possesso del titolo di studio previsto dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 che abbiano prestato servizio presso altre scuole dell'infanzia. 2. Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contatto collettivo di lavoro di cui al punto 8) del comma 2, dell'Art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche, i gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato per la sostituzione temporanea di insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorita' ad insegnanti appartenenti al medesimo ordine o congregazione, in possesso deI titolo di studio previsto dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, che abbiano presentato domanda di assunzione ai sensi dell'Art. 50 della medesima legge.". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 18 aprile 2001 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Registro n. 1, foglio n. 9