(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
                  della Regione Trentino-Alto Adige
                      n. 21 del 22 maggio 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  il  proprio  precedente  decreto  n.  24-96/Leg.  di  data
14 settembre  1998  con  il  quale  e' stato approvato il regolamento
concernente  il  contratto  tipo  per  la  disciplina del rapporto di
lavoro  del  personale  delle scuole dell'infanzia equiparate e norme
per   l'assunzione   e  la  conservazione  del  posto  del  personale
insegnante  nelle  scuole equiparate ove prestano servizio insegnanti
appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 876 di data
12 aprile  2001  con  la  quale  e'  stato  modificato  l'Art. 57 del
Regolamento   approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998;
                              Decreta:

    Di  sostituire  l'Art. 57 del decreto del presidente della giunta
provinciale n. 24-96/Leg. di data 14 settembre 1998 con il seguente:
    "Art.  57  (Norme  per  l'assunzione di personale appartenente ad
ordini  o  congregazioni  religiose).  - 1. Ferme restando, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  del contratto collettivo di lavoro di
cui  al  punto  8) del, comma 2, dell'Art. 46 della legge provinciale
21 marzo  1977,  n. 13 e successive modifiche, i gestori delle scuole
dell'infanzia  equiparate  che  debbano  procedere  ad assunzioni con
contratto  a  tempo  indeterminato  per la sostituzione di insegnanti
appartenenti   ad   ordini  o  congregazioni  religiose  cessate  dal
servizio,  possono assicurare la priorita' ad insegnanti appartenenti
al  medesimo  ordine o congregazione in possesso del titolo di studio
previsto  dalla  legge  provinciale  21 marzo 1977, n. 13 che abbiano
prestato servizio presso altre scuole dell'infanzia.
    2.  Ferme  restando,  in  quanto applicabili, le disposizioni del
contatto  collettivo  di  lavoro  di  cui  al  punto  8) del comma 2,
dell'Art.   46  della  legge  provinciale  21 marzo  1977,  n.  13  e
successive  modifiche,  i  gestori di scuole dell'infanzia equiparate
che debbano procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato
per la sostituzione temporanea di insegnanti appartenenti ad ordini o
congregazioni   religiose,   possono   assicurare   la  priorita'  ad
insegnanti  appartenenti  al  medesimo  ordine  o  congregazione,  in
possesso  deI  titolo  di  studio  previsto  dalla  legge provinciale
21 marzo 1977, n. 13, che abbiano presentato domanda di assunzione ai
sensi dell'Art. 50 della medesima legge.".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Trento, 18 aprile 2001
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 9