(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 23 del 5 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ed in particolare l'art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilita', al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1 del medesimo art. 34; Visto l'Art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'Art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 849 di data 12 aprile 2001, che ha approvato il testo del regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6. Decreta: Di emanare il "Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6" nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. II presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare