(Pubblicata     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
         Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali
    1. Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  l'indennizzo
forfetario di cui all'Art. 21 della legge regionale 9 settembre 1997,
n.  32,  spetta  anche  ai  coordinatori  dei  servizi  sociali ed ai
responsabili  delle  strutture  operative  nominati  con contratto di
diritto privato, se provenienti da fuori Regione.