(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali 1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'Art. 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori Regione.