(Pubblicata     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
         Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  dei  termini  relativi  alla  soppressione  delle comunita'
   montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse
    1. Al  comma  1 dell'Art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001,
n.  18 (n. 86-ter) le date "1 luglio 2000" e "29 febbraio 2000" sono,
rispettivamente, sostituite dalle date "1 luglio 2002" e "28 febbraio
2002".
    2. Dopo  il  comma  1 dell'Art. 2 della legge regionale 28 agosto
2001,  n.  18  (n.  86-ter)  e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini
della  individuazione  degli  enti a cui trasferire le funzioni delle
soppresse  comunita'  montane,  ai  sensi  del  comma 1, sono sentiti
preventivamente  i  sindaci  dei  comuni compresi nei territori delle
comunita' montane stesse".
    3. Il  comma  2 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001,
n.  18  (n.  86-ter)  e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal
trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in vigore della presente
legge,   gli  organi  amministrativi  delle  comunita'  montane  sono
sciolti.  Con  decreto  del  presidente  della  Regione,  su conforme
deliberazione  della  giunta  regionale, si provvede alla nomina, con
decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di
un  commissario  straordinario  per  ciascuna  comunita'  montana, su
proposta  dei  sindaci  dei  comuni  facenti  parte  delle rispettive
comunita' montane".
    4. Il  comma  3 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001,
n.  18  (n. 86-ter) e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini di cui al
comma 2,  il  presidente  in  carica  di  ciascuna  comunita' montana
convoca  una assemblea dei sindaci entro dieci giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla
convocazione  il  presidente  della Regione. L'Assemblea dei sindaci,
presieduta dal sindaco del comune piu' popoloso che risulti presente,
designa,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  il  soggetto da
proporre  in  qualita' di commissario, entro e non oltre venti giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge. Scaduto infruttosamente
detto  termine,  si provvede alla nomina del commissario prescindendo
dalla proposta".