(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di aucupio 1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole ", con precedenza per i soggetti gia' titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39" sono soppresse e, al comma 3 del medesimo Art. 3, e' soppresso il secondo periodo.