(Pubblicata     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
         Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Disposizioni in materia di aucupio
    1. All'art.  3,  comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n.
29,  le  parole  ",  con  precedenza  per i soggetti gia' titolari di
autorizzazione  all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai
sensi  delle  leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978,
n. 39" sono soppresse e, al comma 3 del medesimo Art. 3, e' soppresso
il secondo periodo.