(Pubblicata     nel     Bollettino     ufficiale     della    Regione
         Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Inquadramento del personale dell'azienda agricola Volpares
    1. Il  personale  del  ruolo unico transitorio di cui all'Art. 2,
comma 2,  del  decreto  legge  21 giugno 1995, n. 240, convertito con
modificazioni  dalla  legge 3  agosto 1995, n. 337, in servizio, alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, presso l'azienda
agricola  "Volpares"  di  Palazzolo  dello Stella, e' inquadrato, nel
limite  massimo di sette unita' e previo assenzo dell'amministrazione
di  appartenenza,  con  effetto dalla data dei relativi provvedimenti
amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali
corrispondenti  a  quelle rivestite presso l'ente di provenienza alla
suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni;

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Area funzionale posizione | Qualifica funzionale di  |
        economica         |      equiparazione       |Numero di unità
=====================================================================
          A   1           |         Commesso         |       3
---------------------------------------------------------------------
          B   1           |      Agente tecnico      |       2
---------------------------------------------------------------------
          B   2           |        Coadiutore        |       1
---------------------------------------------------------------------
          C   2           |       Consigliere        |       1

    2. Il   personale   inquadrato  conserva  l'anzianita'  giuridica
maturata  nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al
personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:
      a) il  trattamento  economico complessivo annuo della qualifica
di   inquadramento,  individuato  in  base  ai  valori  indicati  dal
contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
      b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo
in  godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento
e  il  trattamento  di  cui  alla  lettera  a); tale differenza viene
conservata  a  titolo  di maturato economico, secondo quanto disposto
nel comma 3.
    3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non puo' cumulare
i  benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con i
benefici  contrattuali  spettanti  presso la Regione. In ogni caso e'
garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
    4. In  relazione  agli inquadramenti di cui al comma 1, la giunta
regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo
unico regionale.