(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inquadramento del personale dell'azienda agricola Volpares 1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'Art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'azienda agricola "Volpares" di Palazzolo dello Stella, e' inquadrato, nel limite massimo di sette unita' e previo assenzo dell'amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni; ===================================================================== Area funzionale posizione | Qualifica funzionale di | economica | equiparazione |Numero di unità ===================================================================== A 1 | Commesso | 3 --------------------------------------------------------------------- B 1 | Agente tecnico | 2 --------------------------------------------------------------------- B 2 | Coadiutore | 1 --------------------------------------------------------------------- C 2 | Consigliere | 1 2. Il personale inquadrato conserva l'anzianita' giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento: a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali; b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3. 3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non puo' cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso e' garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore. 4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.