(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 del 11 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto l'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a condomini privati con piu' di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori; Visto l'art. 5, comma 21, della legge regionale medesima con il quale, per la suddetta finalita', e' stato autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unita' previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo n. 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati; Ritenuto di adottare il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4; Su conforme deliberazioni della giunta regionale n. 1489 del 4 maggio 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'installazione di ascensori", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 maggio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 18 giugno 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 234