(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1 agosto 2001) IL CONSIGLO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 1. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e' ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2002. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 luglio 2001 BIASOTTI