(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1
                            agosto 2001)

                        IL CONSIGLO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale
                        30 luglio 1999, n. 20
    1.  Il  termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale
30 luglio  1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza
e  accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e
privati.  Recepimento  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997) e' ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2002.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 4 luglio 2001
                              BIASOTTI