(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, promuove la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, in particolare degli anziani, dei giovani e di tutte le categorie sociali che dispongono di "tempo non lavorato", allo scopo di favorirne un impiego qualificato. 2. La Regione promuove le attivita' per favorire la formazione permanente degli adulti e l'integrazione degli anziani nella realta' socio-culturale delle comunita' di appartenenza e la promozione della cultura, quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalita' deI cittadini. 3. La Regione riconosce e promuove le iniziative e le attivita' atte alla crescita e all'inserimento nella realta' sociale dei giovani e degli adolescenti.