(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1
                            agosto 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, promuove
la  valorizzazione  del  tempo  libero  dei cittadini, in particolare
degli  anziani,  dei  giovani  e  di  tutte  le categorie sociali che
dispongono  di  "tempo  non  lavorato",  allo  scopo  di favorirne un
impiego qualificato.
    2.  La  Regione  promuove le attivita' per favorire la formazione
permanente  degli adulti e l'integrazione degli anziani nella realta'
socio-culturale delle comunita' di appartenenza e la promozione della
cultura,  quale  elemento  volto alla formazione della piena e libera
personalita' deI cittadini.
    3.  La  Regione riconosce e promuove le iniziative e le attivita'
atte  alla  crescita  e  all'inserimento  nella  realta'  sociale dei
giovani e degli adolescenti.