(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del
                         12 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  Piemonte  con  la  presente  legge si propone di
assicurare  la  realizzazione  di  interventi  straordinari diretti a
fronteggiare    l'emergenza    nel    settore    zootecnico   causata
dall'encefalopatia  spongiforme  bovina BSE a completamento di quanto
previsto  dal  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1  (Disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a basso rischio), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2001, n. 49.
    2.  A  tale fine, in considerazione della specificita' produttiva
delle   aziende  zootecniche  piemontesi,  caratterizzata  da  razze,
categorie  merceologiche  e modalita' di allevamento che conferiscono
ai  prodotti  caratteristiche  di  elevata qualita' non adeguatamente
salvaguardate  dal  decreto decreto-legge n. 1/2001, convertito dalla
legge  n.  49/2001,  la  Regione  interviene  a  favore delle aziende
zootecniche  piemontesi  in  modo  da assicurare l'operativita' delle
stesse compromessa dal perdurare dell'emergenza di cui al comma 1.