(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di assicurare la realizzazione di interventi straordinari diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina BSE a completamento di quanto previsto dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. 2. A tale fine, in considerazione della specificita' produttiva delle aziende zootecniche piemontesi, caratterizzata da razze, categorie merceologiche e modalita' di allevamento che conferiscono ai prodotti caratteristiche di elevata qualita' non adeguatamente salvaguardate dal decreto decreto-legge n. 1/2001, convertito dalla legge n. 49/2001, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi in modo da assicurare l'operativita' delle stesse compromessa dal perdurare dell'emergenza di cui al comma 1.